Cassazione Penale, Ordinanza n. 12924/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (non_determinabile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di appropriazione indebita in relazione a quattro autovetture ricevute in conto vendita e non successivamente restituite o rendicontate. L'unico motivo deduceva, in modo promiscuo, violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità penale. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché formulato in termini non consentiti e aspecifici, non essendo indicato in modo puntuale il distinto vizio di motivazione riferito ai singoli profili censurati. Inoltre, la doglianza verteva su un aspetto non decisivo: la difesa contestava la configurabilità del reato con riguardo a una sola delle quattro autovetture, ma l'imputazione era unitaria e riferita al complesso dei veicoli ricevuti in conto vendita; quindi l'eventuale omissione di risposta su quel singolo bene non avrebbe inciso sulla rilevanza penale della condotta. Non erano state proposte censure sul trattamento sanzionatorio, già determinato complessivamente in relazione al reato unificato ai sensi dell'art. 81 c.p.
Norme richiamate
La Corte lo richiama per affermare che il motivo di ricorso deve essere formulato in modo specifico e consentito; la formulazione promiscua e non puntuale rende il ricorso inammissibile.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
È la norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in caso di difetto di specificità.
Richiamato per evidenziare che le singole appropriazioni erano state considerate unificate ai fini sanzionatori, con determinazione complessiva della pena.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula in modo promiscuo violazione di legge e vizio di motivazione senza distinguere con precisione i singoli profili di censura e senza indicare specificamente le parti della motivazione contestate.
- Una doglianza è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità quando investe un profilo non decisivo rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata; in particolare, la critica relativa a un solo segmento fattuale non è rilevante se la contestazione e la decisione riguardano unitariamente l'intero fatto di reato.
- Quando il trattamento sanzionatorio è stato determinato in modo complessivo per fatti unificati, la mancata censura specifica della pena impedisce di trasformare in decisiva una contestazione circoscritta a uno soltanto degli episodi materiali.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, il motivo deve essere autosufficiente e specifico, così da consentire alla Corte di comprendere immediatamente quale sia l'errore denunciato e su quali parti della motivazione esso si innesti.
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