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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06661/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La procedura fallimentare non aveva ammesso al passivo due voci di credito vantate dalla società ricorrente: una somma per opere extra-contratto relative a una fornitura del 2006 e una somma corrispondente al residuo prezzo di una struttura prefabbricata ordinata nel 2007 con patto di riservato dominio. Il giudice delegato aveva escluso l’ammissione; il tribunale, in sede di opposizione ex art. 98 l. fall., aveva rigettato il ricorso ritenendo, da un lato, che il mancato riscontro del curatore alla diffida non potesse valere come subentro tacito nel contratto ai sensi dell’art. 73 l. fall. e, dall’altro, che non potesse essere ammesso per la prima volta in opposizione l’equo indennizzo/controvalore del bene, trattandosi di domanda nuova. Nel ricorso per cassazione la società creditrice ha dedotto: 1) nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c., perché il tribunale non aveva esaminato affatto la domanda relativa alle opere extra-contratto del 2006; 2) violazione dell’art. 73 l. fall., sostenendo che, una volta impossibile la restituzione del bene, la curatela avrebbe dovuto subentrare nel contratto o comunque il credito residuo doveva essere ammesso; 3) violazione degli artt. 73 l. fall., 1524 e 2704 c.c., assumendo l’inopponibilità alla massa del patto di riservato dominio per difetto di data certa, con conseguente inefficacia della dichiarazione di scioglimento e diritto all’ammissione del saldo prezzo.

La decisione

La Corte ha cassato il decreto impugnato solo in parte: ha accolto il primo motivo perché il tribunale aveva omesso ogni statuizione sulla domanda di credito per opere extra-contratto, integrando violazione dell’art. 112 c.p.c.; ha rigettato il secondo motivo perché la domanda principale era effettivamente diretta a far valere un preteso subentro della curatela nel contratto, mentre la domanda subordinata di ammissione del credito come chirografario era nuova e quindi inammissibile in sede di opposizione; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché si fondava su una diversa ricostruzione della domanda, mai proposta tempestivamente, e perché non può essere invocato il rilievo officioso di questioni miste di fatto e diritto per supplire all’erronea impostazione del thema decidendum nel rispetto delle preclusioni del rito fallimentare. Il decreto è stato quindi cassato nei limiti del primo motivo e rinviato al Tribunale di Bari anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    L’opposizione allo stato passivo è il rimedio per contestare l’esclusione del credito, ma è soggetta alle preclusioni proprie del procedimento di insinuazione e non consente la proposizione di domande nuove.

  • art. 73 l. fall.

    Il subentro della procedura nel contratto non può desumersi da comportamenti taciti del curatore; occorre una scelta espressa nei limiti e con le forme previste dalla legge fallimentare.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda: l’omessa decisione su una voce creditoria autonomamente dedotta integra nullità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza/decreto per error in procedendo può essere dedotta in cassazione.

  • art. 103, comma 1, l. fall.

    Richiamato in relazione alla domanda di controvalore del bene/equo indennizzo, ma la sua invocazione in opposizione è stata ritenuta tardiva quando non proposta in sede di insinuazione.

  • art. 1524 c.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare l’opponibilità del patto di riservato dominio alla massa fallimentare.

  • art. 2704 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere che il patto di riservato dominio fosse privo di data certa e quindi non opponibile al fallimento.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Non può essere utilizzato per introdurre surrettiziamente questioni che suppliscano all’erronea impostazione della domanda in presenza di preclusioni assertive e probatorie.

  • artt. 92, 98 e 99 l. fall.

    Le preclusioni del procedimento di accertamento del passivo impediscono di modificare sostanzialmente il credito o il fatto costitutivo oltre i termini di insinuazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il giudice deve pronunciarsi su tutte le voci di credito specificamente dedotte; l’omessa considerazione di una domanda autonoma integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e determina nullità del provvedimento.
  • L’opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria e non consente di introdurre domande nuove o sostanzialmente diverse rispetto a quelle formulate in sede di insinuazione; la domanda subordinata proposta per la prima volta in opposizione è inammissibile.
  • Nel rapporto tra venditore e curatela, il subentro nel contratto non può risultare da comportamenti taciti della procedura, ma deve derivare da una scelta espressa nei limiti della disciplina fallimentare.
  • La parte che abbia impostato la domanda su un determinato fatto costitutivo non può ottenere, in sede di opposizione o di legittimità, la decisione su un diverso fatto costitutivo non tempestivamente dedotto, neppure invocando il rilievo officioso di questioni miste di fatto e diritto.
  • Il rilievo officioso di una questione non può essere usato per aggirare il sistema delle preclusioni del procedimento di verifica del passivo e per integrare ex post il thema decidendum o il thema probandum.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniTransazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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