Cassazione Civile, Ordinanza n. 26407/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La società in liquidazione ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il reclamo contro la dichiarazione di fallimento resa dal Tribunale su istanza del pubblico ministero. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 7 l.f. e 24 Cost., sostenendo che l'istanza del P.M. fosse invalida perché non fondata su un procedimento penale effettivamente instaurato: il richiamo a un fascicolo iscritto al modello 45, relativo ad atti non costituenti notizia di reato, non varrebbe a integrare la condizione richiesta dall'art. 7 l.f. e non consentirebbe di individuare la notitia decoctionis. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 5 e 15 l.f., lamentando che i presupposti sostanziali della dichiarazione di fallimento fossero stati indicati in modo generico e comunque non sussistenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla legittimazione del pubblico ministero, precisando che l'art. 7 l.f. consente l'iniziativa del P.M. quando la notitia decoctionis emerga nell'ambito di attività istituzionali di indagine, senza che sia necessaria la previa iscrizione di una notizia di reato nei confronti del fallendo; tale notizia può emergere anche da procedimento iscritto al modello 45. Ha inoltre ritenuto inammissibile la seconda doglianza perché generica e, comunque, perché la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato gli estratti di ruolo non contestati e l'esiguo attivo patrimoniale per affermare lo stato di insolvenza. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 l.f.
La legittimazione del pubblico ministero a richiedere il fallimento sussiste quando la notitia decoctionis emerga nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali; non è necessario che vi sia un procedimento penale già formalmente instaurato con iscrizione di notizia di reato contro il fallendo.
art. 5 l.f.
Lo stato di insolvenza rileva come dato oggettivo autonomo ai fini della dichiarazione di fallimento; non assumono rilievo le cause dell'insolvenza.
art. 15 l.f.
La corte richiama il superamento della soglia di debiti scaduti e non pagati come ostativa all'esclusione del fallimento.
art. 1, comma 2, l.f.
La soglia dimensionale non ostava alla dichiarazione di fallimento, essendo stata ritenuta superata.
art. 18 l.f.
Il reclamo proposto contro la sentenza dichiarativa di fallimento è stato respinto in appello.
Le censure formulate come violazione di legge non possono essere usate per surrettiziamente contestare il merito o la motivazione della decisione.
La critica alla sufficienza motivazionale è inammissibile se non rientra nei rigorosi limiti del vizio motivazionale denunciabile in cassazione.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio non partecipata secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 24 Cost.
È stata evocata dalla ricorrente a sostegno della doglianza sull'iniziativa del P.M., ma la Corte non ne ha riconosciuto una violazione.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Il pubblico ministero è legittimato a richiedere il fallimento quando la decozione dell'imprenditore emerga da attività istituzionali di indagine, anche se non vi è una notizia di reato formalmente iscritta contro il debitore e anche se il procedimento è registrato al modello 45.
- Ai fini della dichiarazione di fallimento, l'elemento decisivo è lo stato oggettivo di insolvenza, non le cause che lo hanno determinato né l'esito di eventuali procedimenti penali connessi.
- Gli estratti di ruolo possono costituire prova sufficiente dei debiti tributari e, se non specificamente contestati, possono essere utilizzati per dimostrare l'insolvenza; l'assenza di protesti o di azioni esecutive non esclude di per sé il fallimento.
- In cassazione, una censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile se in realtà mira solo a contestare la sufficienza della motivazione o a sollecitare una nuova valutazione del merito.
- La prova dello stato di insolvenza può essere desunta dal rilevante squilibrio tra esposizione debitoria scaduta e non pagata e consistenza dell'attivo patrimoniale, anche quando l'impresa sia già in liquidazione.
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