Cassazione Penale, Sentenza n. 3832/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, da parte del PM, del decreto del GIP dell'08/05/2024 che aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per verifiche formali (in relazione anche a un presunto malfunzionamento del sistema informatico). Il ricorrente contestava l'impugnabilità del provvedimento e ne deduceva, implicitamente, che lo stesso fosse "abnorme" ed idoneo a giustificare il ricorso per cassazione
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la questione del malfunzionamento informatico sia estranea al thema decidendum e che il provvedimento impugnato abbia natura non meramente processuale ma anche organizzativa/amministrativa (nel caso del provvedimento del Procuratore del 08/04/2024), sindacabile dalla giustizia amministrativa. Quanto al decreto del GIP, la Corte ha ritenuto che esso non fosse impugnabile da parte del PM (principio di tassatività dei mezzi di impugnazione ex art. 568 c.p.p.) e, soprattutto, non fosse "abnorme". La giurisprudenza citata distingue l'abnormità strutturale (carenza di potere in astratto o in concreto) e quella funzionale (stasi insuperabile del processo). Il provvedimento di restituzione degli atti rientra nelle fattispecie previste dal codice (cfr. artt. 410 e 411 c.p.p.) e nella giurisprudenza di legittimità non determina una stasi insuperabile: il PM può riproporre la richiesta di archiviazione e una eventuale presentazione tardiva non comporta nullità. Di conseguenza il ricorso per cassazione non era ammissibile e la Corte lo ha respinto senza pronunce ulteriori ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione: se la legge non prevede rimedio, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per abnormità dell'atto
il provvedimento di restituzione degli atti al PM rientra nelle disposizioni che disciplinano la procedura di archiviazione e il controllo formale delle richieste
ulteriore riferimento normativo alla gestione della richiesta di archiviazione e agli atti connessi; conferma che la restituzione può riguardare forme e adempimenti
art. 107-bis disp. att. c.p.p.
"Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili"
previsione della modalità cumulativa per le denunce contro ignoti; il provvedimento impugnato non preclude la possibilità di procedere secondo la disciplina degli elenchi cumulativi
nel caso di "ignoti seriali" la richiesta di archiviazione e il decreto del giudice possono essere pronunciati cumulativamente; la restituzione non vanifica la possibilità di presentare richieste conformi alla norma
la Corte ha escluso di pronunciarsi sulle ulteriori statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p. perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile
Cass. Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 (Toni)
"Con riguardo ai rapporti tra giudice e pubblico ministero: - le ipotesi di «abnormità strutturale» devono limitarsi... - «l'abnormità funzionale, riscontrabile [...] nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo"
principale parametro interpretativo usato dalla Corte per delimitare la nozione di abnormità sia sul profilo strutturale sia funzionale; l'abnormità giustifica la cassazione solo se l'atto è estraneo al sistema o determina la necessità di un atto nullo per proseguire il processo
Cass. Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018 (Ksouri)
conferma che non si può usare la categoria dell'abnormità per trasformare in cassabile un atto semplicemente illegittimo o non condiviso, al fine di eludere la tassatività degli strumenti di impugnazione
Cass. Sez. 5, n. 3457 del 26/10/2022
caso in cui è stata esclusa l'abnormità di un provvedimento del GIP che restituiva gli atti al PM affinchè informasse la persona offesa; utile parametro di raffronto: la restituzione può rientrare nella normale dialettica processuale
Massime di principio
- Se la legge non prevede un mezzo di impugnazione per un determinato provvedimento, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se si dimostra che l'atto è "abnorme" (carenza di potere in astratto o in concreto, o stasi insuperabile del processo)
- La restituzione degli atti al pubblico ministero per vizi di forma o per incombenze organizzative rientra nelle fattispecie previste dal codice e dalla giurisprudenza, e non costituisce di norma atto impugnabile dal PM davanti alla cassazione
- Il malfunzionamento del sistema informatico, pur rilevante sul piano organizzativo, non altera di per sé l'impugnabilità del provvedimento giudiziario né crea automaticamente una causa di abnormità
- L'abnormità funzionale sussiste solo se il provvedimento giudiziario impone al PM un adempimento che lo costringerebbe a compiere un atto nullo necessario per la prosecuzione del procedimento; in assenza di ciò il PM è tenuto ad ottemperare o a riproporre l'atto correttamente
- In presenza di atti amministrativi di carattere organizzativo (es. provvedimento del Procuratore sulla crisi informatica) la via di sindacato è quella amministrativa, non la cassazione penale
- In concreto, il PM che ritenga illegittimo un provvedimento di restituzione deve valutare se sussistono i requisiti dell'abnormità prima di proporre ricorso per cassazione; altrimenti è preferibile riproporre le richieste conforme alle forme previste o esperire i rimedi amministrativi/giurisdizionali appropriati
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