Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22669/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione della sentenza di condanna della Corte d'appello di Milano (15.7.2002, passata in giudicato) per il reato di offerta in vendita di eroina; il ricorrente ha sostenuto che una successiva sentenza del Tribunale di Roma (15.6.2015), che lo aveva assolto da altri reati connessi agli stupefacenti, costituisce "prova nuova" idonea a demolire il quadro probatorio originario. A supporto ha addotto altresì l'assenza di intercettazioni con la sua voce, il ricovero per abuso di stupefacenti dal 22 al 25 marzo 1997 che renderebbe impossibile l'incontro contestato, presunte contraddizioni nelle trascrizioni captative e il comportamento collaborativo tenuto nelle indagini. Ha altresì dedotto violazioni dell'art. 6 CEDU e di garanzie procedurali per mancata fissazione di udienza camerale e mancato contraddittorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la nuova istanza non avesse elementi di novità rispetto a precedenti richieste di revisione già dichiarate inammissibili dalla Corte d'appello di Brescia; ha affermato che la sentenza del Tribunale di Roma non costituisce, di per sé, "prova nuova" rilevante ai sensi dell'art. 630 c.p.p., soprattutto perché le indagini e gli elementi captativi e di perquisizione già posti a fondamento della condanna non venivano effettivamente contrastati dalla pronuncia romana. La Corte ha inoltre confermato la legittimità della valutazione preliminare di inammissibilità operata d'ufficio (anche de plano) senza udienza camerale nei casi non complessi e ha respinto le doglianze CEDU e costituzionali come generiche e non idonee a dimostrare una lesione concreta del diritto a un equo processo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73

    Norma sostanziale che inquadra i reati in materia di stupefacenti; nella sentenza è la norma principale del fatto contestato (offerta in vendita di eroina).

  • d.P.R. 309/1990, art. 74

    Norma sanzionatoria/organica in materia di stupefacenti citata tra i reati per i quali il ricorrente era stato assolto in altro procedimento; la Corte ha ritenuto che l'assoluzione non costituisse automaticamente prova nuova idonea a ribaltare il giudicato.

  • cod. proc. pen., art. 630, lett. c)

    Definisce la 'prova nuova' rilevante per la revisione. La Corte ribadisce che la prova nuova deve essere sopravvenuta o scoperta dopo la condanna e, da sola o con altre prove, idonea a determinare la pronuncia di proscioglimento.

  • cod. proc. pen., art. 634

    Richiamato come previsione che contempla la 'manifesta infondatezza' quale causa autonoma di inammissibilità; la Corte ne trae legittimazione a una valutazione preliminare degli elementi allegati dal ricorrente.

  • cod. proc. pen., art. 641

    l’ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi

    Stabilisce che una nuova richiesta di revisione è ammissibile solo se fondata su elementi diversi da quelli già valutati; la Corte ha ritenuto che nell'istanza in esame tali elementi diversi mancassero.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente per presunta violazione del diritto a un giusto processo; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non ha riscontrato una lesione concreta del diritto a un equo processo nell'ambito della valutazione di inammissibilità.

  • art. 27 Cost.

    Invocato dal ricorrente in riferimento ai principi di umanità della pena e alla presunzione di innocenza; la Corte non ha ritenuto tali argomentazioni sufficienti a giustificare la revisione.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende, considerata l'evidente inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Una sentenza di assoluzione emessa in un procedimento distinto non costituisce automaticamente una "prova nuova" idonea a rivedere una condanna: deve emergere che essa introduca elementi di indagine sostanzialmente diversi e decisivi rispetto a quelli già valutati.
  • Le richieste di revisione reiterate sono ammissibili solo se basate su elementi realmente nuovi e diversi da quelli già esaminati; ragioni nuove senza nuovi elementi di prova non superano la preclusione prevista dall'art. 641 c.p.p.
  • La Corte di appello può operare una valutazione preliminare di ammissibilità (anche de plano) e scartare istanze manifestamente infondate o prive di elementi di novità, senza dover svolgere un'accertamento di merito approfondito.
  • Questioni inerenti la diversa valutazione dei fatti (contraddizioni nelle captazioni, assenza di intercettazioni, ricovero sanitario) sono, di norma, questioni di merito che non si prestano a essere risolte attraverso l'istituto della revisione salvo che emergano elementi probatori nuovi e decisivi.
  • Le doglianze generiche su presunte violazioni procedurali o sui diritti CEDU richiedono la dimostrazione di una lesione concreta e specifica dell'equo processo; la mera enunciazione di violazioni non è sufficiente a determinare l'ammissibilità della revisione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.