Cassazione Penale, Sentenza n. 46888/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta, avanzata il 29/12/2021, di autorizzazione a disporre operazioni di intercettazione in un procedimento contro ignoti per i reati indicati negli artt. 424 e 612, comma 2, c.p.; il GIP del Tribunale di Nuoro con decreto del 30/12/2021 ha rigettato la richiesta ritenendo (secondo il ricorso censurato dal Procuratore) che le intercettazioni per il reato di minaccia siano ammesse solo se la condotta è commessa con mezzo telefonico. Il Procuratore ha impugnato tale decreto in Cassazione lamentando violazione degli artt. 266, comma 1, lett. f), e 271, comma 1, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p., ritenendo che i decreti del GIP in materia di intercettazioni non siano impugnabili (neppure se 'stravaganti' o abnormi), perché non hanno contenuto di sentenza, non incidono sulla libertà personale e non concludono il procedimento né una sua fase decisoria. La decisione richiama la giurisprudenza (Sez. 1, n. 2668 del 11/04/1997, Rv. 207473) a sostegno dell'esclusione dell'impugnabilità.
Norme richiamate
art. 266, comma 1, lett. f), c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come norma la cui applicazione sarebbe stata erroneamente interpretata dal GIP in relazione alle condizioni per le intercettazioni; dal testo non emerge un'ulteriore interpretazione concreta della norma da parte della Corte
Censurato dal ricorrente in relazione al rigetto dell'autorizzazione alle intercettazioni; la Corte non entra nel merito della corretta applicazione di tale norma perché dichiara il ricorso inammissibile
art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.
Fondamento normativo utilizzato dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione, atteso che i decreti del GIP in materia di intercettazioni non rientrano tra i provvedimenti impugnabili
Sez. 1, n. 2668 del 11/04/1997 (Rv. 207473)
Giurisprudenza richiamata secondo cui i decreti del GIP sulle intercettazioni non sono impugnabili neppure se anomali o 'stravaganti', perché non hanno natura di sentenza, non incidono sulla libertà personale e non concludono una fase decisoria del procedimento
art. 424 c.p. e art. 612, comma 2, c.p.
Norme sostanziali indicate nel provvedimento di richiesta (reati per i quali si chiedevano le intercettazioni); nella sentenza servono a identificare l'oggetto dell'indagine ma la Corte non valuta il merito delle intercettazioni in relazione a tali fattispecie
Massime di principio
- I provvedimenti del GIP autorizzativi o denegatori in materia di intercettazioni non sono, di regola, impugnabili in Cassazione: il rimedio non è la cassazione per decreto del GIP
- Quando un GIP respinge una richiesta di intercettazione, il Procuratore dovrebbe valutare rimedi alternativi (es. nuova richiesta con elementi integrativi, ulteriori investigazioni o acquisizione di elementi di prova con altri mezzi) prima di proporre ricorso in Cassazione
- Le censure sulla corretta interpretazione delle norme che disciplinano le intercettazioni sono più efficacemente proposte nelle fasi successive del procedimento (es. con impugnazioni degli atti decisori terminali o in sede di giudizio) o attraverso specifiche azioni previste dal codice, dato che i decreti del GIP non concludono una fase decisoria
- La giurisprudenza consolidata considera i decreti in materia di intercettazioni come provvedimenti tecnici non idonei a incidere sui diritti che giustifichino l'impugnazione ordinaria; pertanto, prima di impugnare, occorre verificare la sussistenza di un rimedio esperibile
- Se si ritiene che il provvedimento del GIP sia illegittimo in modo grave, valutare rimedi straordinari o costituzionali (solo se applicabili) e documentare in modo chiaro l'impossibilità di ottenere tutela nelle fasi ordinarie
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