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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46888/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta, avanzata il 29/12/2021, di autorizzazione a disporre operazioni di intercettazione in un procedimento contro ignoti per i reati indicati negli artt. 424 e 612, comma 2, c.p.; il GIP del Tribunale di Nuoro con decreto del 30/12/2021 ha rigettato la richiesta ritenendo (secondo il ricorso censurato dal Procuratore) che le intercettazioni per il reato di minaccia siano ammesse solo se la condotta è commessa con mezzo telefonico. Il Procuratore ha impugnato tale decreto in Cassazione lamentando violazione degli artt. 266, comma 1, lett. f), e 271, comma 1, c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p., ritenendo che i decreti del GIP in materia di intercettazioni non siano impugnabili (neppure se 'stravaganti' o abnormi), perché non hanno contenuto di sentenza, non incidono sulla libertà personale e non concludono il procedimento né una sua fase decisoria. La decisione richiama la giurisprudenza (Sez. 1, n. 2668 del 11/04/1997, Rv. 207473) a sostegno dell'esclusione dell'impugnabilità.

Norme richiamate

  • art. 266, comma 1, lett. f), c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma la cui applicazione sarebbe stata erroneamente interpretata dal GIP in relazione alle condizioni per le intercettazioni; dal testo non emerge un'ulteriore interpretazione concreta della norma da parte della Corte

  • art. 271, comma 1, c.p.p.

    Censurato dal ricorrente in relazione al rigetto dell'autorizzazione alle intercettazioni; la Corte non entra nel merito della corretta applicazione di tale norma perché dichiara il ricorso inammissibile

  • art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Fondamento normativo utilizzato dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione, atteso che i decreti del GIP in materia di intercettazioni non rientrano tra i provvedimenti impugnabili

  • Sez. 1, n. 2668 del 11/04/1997 (Rv. 207473)

    Giurisprudenza richiamata secondo cui i decreti del GIP sulle intercettazioni non sono impugnabili neppure se anomali o 'stravaganti', perché non hanno natura di sentenza, non incidono sulla libertà personale e non concludono una fase decisoria del procedimento

  • art. 424 c.p. e art. 612, comma 2, c.p.

    Norme sostanziali indicate nel provvedimento di richiesta (reati per i quali si chiedevano le intercettazioni); nella sentenza servono a identificare l'oggetto dell'indagine ma la Corte non valuta il merito delle intercettazioni in relazione a tali fattispecie

Massime di principio

  • I provvedimenti del GIP autorizzativi o denegatori in materia di intercettazioni non sono, di regola, impugnabili in Cassazione: il rimedio non è la cassazione per decreto del GIP
  • Quando un GIP respinge una richiesta di intercettazione, il Procuratore dovrebbe valutare rimedi alternativi (es. nuova richiesta con elementi integrativi, ulteriori investigazioni o acquisizione di elementi di prova con altri mezzi) prima di proporre ricorso in Cassazione
  • Le censure sulla corretta interpretazione delle norme che disciplinano le intercettazioni sono più efficacemente proposte nelle fasi successive del procedimento (es. con impugnazioni degli atti decisori terminali o in sede di giudizio) o attraverso specifiche azioni previste dal codice, dato che i decreti del GIP non concludono una fase decisoria
  • La giurisprudenza consolidata considera i decreti in materia di intercettazioni come provvedimenti tecnici non idonei a incidere sui diritti che giustifichino l'impugnazione ordinaria; pertanto, prima di impugnare, occorre verificare la sussistenza di un rimedio esperibile
  • Se si ritiene che il provvedimento del GIP sia illegittimo in modo grave, valutare rimedi straordinari o costituzionali (solo se applicabili) e documentare in modo chiaro l'impossibilità di ottenere tutela nelle fasi ordinarie

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