Cassazione Penale, Sentenza n. 31539/2022 del 23/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava, con due motivi principali: (1) nullità per inosservanza di norme a pena di nullità dovuta all'omessa comunicazione telematica, da parte della Corte di appello, delle conclusioni del Procuratore generale alla difesa, con la conseguenza che la difesa non ha potuto depositare le proprie conclusioni, pur risultando queste erroneamente indicate come presentate in sentenza; (2) mancanza di motivazione in relazione ai motivi nuovi di appello depositati il 28/01/2022, in particolare riguardo alla prospettata scriminante dello stato di necessità, anche nella forma putativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Dalla verifica degli atti è emersa l'assenza di comunicazione della requisitoria del Procuratore generale al difensore e l'assenza di conclusioni scritte presentate dalla difesa, contrariamente a quanto indicato in sentenza. Tale violazione processuale, alla luce della normativa emergenziale (discipline covid) e della giurisprudenza richiamata, integra una nullità generale a regime intermedio ex art.178, comma 1, lett. c) c.p.p. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Il secondo motivo è stato assorbito dalla decisione sul primo motivo.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione al reato per cui l'imputato era stato condannato; nel testo della sentenza non è riportata la citazione testuale dell'articolo.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176
Richiamata come disciplina emergenziale applicabile al procedimento (regole processuali durante la pandemia) che ha inciso sulle modalità di svolgimento dell'appello.
art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Prevede la comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa nell'ambito del procedimento di appello; la sua violazione è stata ritenuta dalla Corte causa di nullità generale a regime intermedio, perché pregiudica il diritto di partecipazione attiva e consapevole della difesa.
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Ricondotta alla fattispecie di nullità di ordine generale: la mancata comunicazione delle conclusioni del P.G. integra una nullità che richiede l'annullamento del provvedimento e la rinnovazione del giudizio.
Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, Rv. 281152 (giurisprudenza richiamata)
Giurisprudenza di riferimento che ha affermato che, nel giudizio di appello in regime emergenziale, l'omessa comunicazione telematica delle conclusioni del P.M. integra nullità generale a regime intermedio, poiché la partecipazione dell'imputato va intesa come partecipazione attiva e cosciente, non meramente presenza fisica.
Massime di principio
- In procedimenti d'appello svolti sotto le norme emergenziali (covid), la comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa è obbligatoria: la sua omissione può determinare una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art.178 c.p.p.
- La nozione di partecipazione dell'imputato non si limita alla presenza fisica in udienza: occorre garantire alla difesa la possibilità di partecipare attivamente e consapevolmente (ricezione delle conclusioni, possibilità di replicare), e la mancanza di tali garanzie compromette il diritto di difesa.
- Se la nullità processuale dipende dall'omessa comunicazione telematica prevista dalla disciplina emergenziale, il rimedio è l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio; i motivi sostanziali eventualmente sollevati nel gravame possono rimanere assorbiti fino al nuovo esito processuale.
- Per evitare il rischio di nullità la difesa deve vigilare sulla ricevuta delle comunicazioni telematiche, chiedere tempestivamente copie o certificazioni delle conclusioni del P.M. e, in caso di omissione, sollevare d'ufficio o per eccezione la violazione del diritto di difesa e chiedere la declaratoria di nullità.
- Quando si deduce omessa comunicazione delle conclusioni del P.M., il controllo della Cassazione è documentale: la difesa può ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato se dagli atti risulta l'assenza di tali comunicazioni o di depositi di conclusioni difensive.
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