Cassazione Penale, Ordinanza n. 21975/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile di una rapina aggravata, con continuazione rispetto a un ulteriore capo di imputazione. Con il primo motivo ha denunciato erronea applicazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p., sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e contestando la prova della sua responsabilità. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 63, comma 4, c.p., lamentando l'erronea determinazione della pena; la Corte osserva che tale censura non era stata devoluta in appello e che, comunque, la pena era stata calcolata correttamente sulla base della cornice edittale della rapina aggravata, senza contestazione né applicazione della recidiva, con aumento per la continuazione in relazione al capo b).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché mirava a ottenere una rivalutazione del merito e una ricostruzione alternativa dei fatti, mentre la motivazione della sentenza impugnata era logicamente e giuridicamente corretta, fondata in particolare sulle immagini delle videocamere e sul rinvenimento presso l'abitazione dell'imputato di abbigliamento simile a quello indossato da uno degli aggressori. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo indeducibile perché non proposto in appello e, comunque, infondato nel merito quanto al trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la censura che mira a una diversa valutazione del compendio probatorio e a una nuova ricostruzione dei fatti non è consentita in cassazione, ove la motivazione del giudice di merito sia immune da vizi logici e giuridici
la doglianza sulla determinazione della pena è indeducibile se non devoluta in appello; nel caso concreto, in ogni caso, la pena è stata correttamente commisurata
art. 628, comma 3, nn. 1) e 2), c.p.
costituisce la base edittale considerata per la determinazione della pena in relazione alla rapina aggravata
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto la veste della violazione di legge, richiedano una nuova valutazione del fatto e delle prove, se la motivazione del giudice di merito è completa, logica e non viziata.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito mediante una 'rilettura' del materiale probatorio.
- Le doglianze relative al trattamento sanzionatorio devono essere specificamente devolute nei gradi di merito; se nuove in cassazione sono indeducibili.
- Quando la pena è determinata sulla base della cornice edittale del reato contestato e degli eventuali aumenti per continuazione, la censura è infondata se non evidenzia un effettivo errore nel calcolo o nel criterio legale applicato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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