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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01053/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa in esecuzione di una sentenza della Commissione tributaria regionale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; l'Ufficio aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo aveva respinto, affermando che si trattava di una integrale rivisitazione della fattispecie concreta e che l'Ufficio aveva formulato una nuova e diversa pretesa impositiva, con conseguente qualificazione delle imposte come complementari e affermazione della responsabilità solidale del notaio solo per l'imposta principale e non per quella complementare. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e degli artt. 1 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché la motivazione della sentenza di appello era meramente apparente, incomprensibile e riferita a un diverso rapporto tributario; la parte contribuente non si costituiva in cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata era meramente apparente, poiché del tutto inconferente rispetto alla lite decisa, incomprensibile e priva dell'esposizione del ragionamento decisorio. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il parametro processuale per denunciare in cassazione la nullità della sentenza derivante da motivazione mancante o apparente

  • art. 111 Cost.

    impone il cosiddetto minimo costituzionale della motivazione della sentenza

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sua violazione si configura quando la sentenza è priva di motivazione o è sorretta da motivazione apparente, perplessa o incomprensibile

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    concorre a delineare l'obbligo di motivazione della decisione

  • artt. 1 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamati quale disciplina del processo tributario e del contenuto motivazionale della decisione

  • Cass. n. 22598 del 2018

    richiamata per definire il vizio di motivazione apparente come nullità processuale

  • Cass. n. 27899 del 2020

    richiamata per ribadire i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione

  • Cass. n. 23940 del 2017

    richiamata in tema di minimo costituzionale della motivazione

  • Cass. SU n. 8053 del 2014

    richiamata per distinguere tra motivazione apparente e omesso esame di fatto decisivo

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando non rende percepibili le ragioni logiche della decisione o è tale da risultare incomprensibile, perplessa o affetta da insanabile contraddittorietà.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.; al di fuori di tale soglia, il vizio rilevante in cassazione è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Una decisione che si riferisca a una vicenda diversa da quella oggetto del giudizio, senza collegamento con i fatti di causa, non assolve l'obbligo motivazionale ed è censurabile per nullità della sentenza.
  • La violazione dell'obbligo di motivazione integra un error in procedendo deducibile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

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