Cassazione Civile, Ordinanza n. 01053/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa in esecuzione di una sentenza della Commissione tributaria regionale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; l'Ufficio aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo aveva respinto, affermando che si trattava di una integrale rivisitazione della fattispecie concreta e che l'Ufficio aveva formulato una nuova e diversa pretesa impositiva, con conseguente qualificazione delle imposte come complementari e affermazione della responsabilità solidale del notaio solo per l'imposta principale e non per quella complementare. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e degli artt. 1 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché la motivazione della sentenza di appello era meramente apparente, incomprensibile e riferita a un diverso rapporto tributario; la parte contribuente non si costituiva in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata era meramente apparente, poiché del tutto inconferente rispetto alla lite decisa, incomprensibile e priva dell'esposizione del ragionamento decisorio. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro processuale per denunciare in cassazione la nullità della sentenza derivante da motivazione mancante o apparente
art. 111 Cost.
impone il cosiddetto minimo costituzionale della motivazione della sentenza
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sua violazione si configura quando la sentenza è priva di motivazione o è sorretta da motivazione apparente, perplessa o incomprensibile
concorre a delineare l'obbligo di motivazione della decisione
artt. 1 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992
richiamati quale disciplina del processo tributario e del contenuto motivazionale della decisione
Cass. n. 22598 del 2018
richiamata per definire il vizio di motivazione apparente come nullità processuale
Cass. n. 27899 del 2020
richiamata per ribadire i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione
Cass. n. 23940 del 2017
richiamata in tema di minimo costituzionale della motivazione
Cass. SU n. 8053 del 2014
richiamata per distinguere tra motivazione apparente e omesso esame di fatto decisivo
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando non rende percepibili le ragioni logiche della decisione o è tale da risultare incomprensibile, perplessa o affetta da insanabile contraddittorietà.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.; al di fuori di tale soglia, il vizio rilevante in cassazione è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Una decisione che si riferisca a una vicenda diversa da quella oggetto del giudizio, senza collegamento con i fatti di causa, non assolve l'obbligo motivazionale ed è censurabile per nullità della sentenza.
- La violazione dell'obbligo di motivazione integra un error in procedendo deducibile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
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