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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26500/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito è quindi rimasta ferma. Il testo non consente di individuare con certezza l'altro reato oltre a quello di cui all'art. 337 c.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e per altro reato non specificato nel testo. Nel ricorso per cassazione venivano proposte censure, ma il provvedimento riferisce espressamente solo quelle relative al trattamento sanzionatorio, qualificate come generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze fossero manifestamente infondate perché la motivazione sulla pena era già sorretta da argomentazioni sufficienti e non illogiche, oltre che da un adeguato esame delle deduzioni difensive.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; dal testo emerge che il ricorso non ha scalfito l'accertamento di responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Le censure inerenti al solo trattamento sanzionatorio sono inammissibili o comunque manifestamente infondate quando la motivazione sulla pena risulti sufficiente, non illogica e abbia dato conto delle deduzioni difensive.
  • In sede di legittimità, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La condanna di merito resta ferma quando il ricorso non evidenzi specifici vizi logici o giuridici della motivazione, limitandosi a critiche generiche sul trattamento punitivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA

Testo integrale

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