Cassazione Penale, Ordinanza n. 26897/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro responsabilità per concorso in rapina. I ricorrenti deducevano, con il primo e il secondo motivo di entrambe le impugnazioni, violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato e chiedendo una diversa lettura delle risultanze probatorie. Veniva inoltre censurata l'omessa concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e formulata richiesta di pene sostitutive, ritenuta però generica. La Corte di cassazione rileva che le censure miravano a una inammissibile rivalutazione del merito, mentre la Corte territoriale aveva reso motivazione congrua, coerente e conforme a quella di primo grado, valorizzando la credibilità delle persone offese e il riconoscimento effettuato a brevissima distanza dai fatti.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile all'ipotesi di rapina pluriaggravata.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte ha applicato la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, valorizzando i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità imputabile a colpa del ricorrente.
Non è espressamente citato nel testo, ma la motivazione richiama la valutazione della credibilità delle persone offese e del riconoscimento; tuttavia, poiché non è nominato, non viene considerato come norma citata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rilettura del compendio probatorio volta a sostituire la valutazione del giudice di merito con una diversa e più favorevole al ricorrente, salvo vizi logici o giuridici della motivazione.
- Quando la sentenza di merito ha fornito una motivazione coerente e non manifestamente illogica sulla credibilità delle persone offese e sull'attendibilità del riconoscimento effettuato a breve distanza dai fatti, la censura di violazione di legge o difetto di motivazione è inammissibile se si risolve in una mera contestazione del giudizio di fatto.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la fattispecie concreta integri una rapina pluriaggravata, essendo incompatibile con la gravità del titolo di reato e delle aggravanti contestate.
- La richiesta di pene sostitutive deve essere specifica e non generica; in difetto, la doglianza è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove vi siano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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