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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23284/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il motivo era manifestamente infondato, poiché la recidiva contestata non era stata applicata nella decisione impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna del 22 novembre 2024. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la mancata disapplicazione della circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99 c.p. La Corte ha rilevato che la doglianza era manifestamente infondata perché la recidiva, pur contestata nel capo di imputazione, non era stata in concreto applicata dai giudici di merito, sicché non vi era alcuna statuizione da rimuovere.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La circostanza aggravante della recidiva era stata contestata nel capo di imputazione, ma non risultava applicata dai giudici di merito; pertanto non vi era una statuizione sulla sua applicazione da censurare.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di interesse il motivo di ricorso che censuri la mancata eliminazione di una circostanza aggravante quando tale circostanza, pur contestata, non sia stata applicata nella decisione di merito.
  • La violazione di legge o il vizio di motivazione non possono essere utilmente dedotti contro una statuizione che non esiste nella sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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