Cassazione Penale, Ordinanza n. 12935/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, deducendo un unico motivo con cui ha denunciato, in modo promiscuo, violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la Corte territoriale avesse errato nel rigettare la richiesta, malgrado la formulazione di una offerta risarcitoria, e contestava la motivazione della decisione sul punto. Dal testo emerge che il giudizio di merito riguardava condotte consistite in una rapina consumata e in due tentate rapine, commesse con uso di armi, da più persone riunite e travisate. Il ricorso lamentava, in sostanza, che tali elementi non giustificassero il diniego del beneficio e che la scelta del rito abbreviato dovesse valere in senso favorevole all'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la Corte d'appello aveva già motivato in modo ampio sul diniego delle attenuanti generiche, valorizzando la gravità obiettiva delle condotte e la notevole capacità a delinquere desumibile dai fatti. Ha inoltre rilevato che l'offerta risarcitoria era di scarso rilievo rispetto al provento della rapina consumata e che il rito abbreviato non può essere ulteriormente valorizzato come fondamento delle attenuanti generiche, essendo già premiato dalla riduzione di pena propria del rito. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale parametro per la valutazione delle circostanze da considerare ai fini della commisurazione della pena e del riconoscimento delle attenuanti generiche
non espressamente indicato nel testo, ma il tema centrale è il diniego delle circostanze attenuanti generiche
richiamato indirettamente tramite il riferimento al giudizio abbreviato come rito alternativo già premiale
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice di merito valorizzi gli elementi ritenuti decisivi, come la gravità concreta del fatto e la capacità a delinquere desumibile dalle modalità della condotta, senza dover confutare singolarmente ogni elemento favorevole allegato dalle parti.
- Le attenuanti generiche non costituiscono una concessione discrezionale svincolata dai parametri di legge, ma richiedono l'emersione di elementi positivi specifici, idonei a giustificare un trattamento di speciale benevolenza.
- Se la richiesta di attenuanti generiche non indica elementi concreti ulteriori, il giudice può legittimamente motivare il diniego con il solo richiamo all'assenza di elementi positivi negli atti.
- La scelta del rito abbreviato non può essere utilizzata, di per sé, per fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche, poiché tale scelta è già oggetto di un autonomo beneficio premiale nella riduzione di pena prevista per il rito.
- In sede di legittimità, la censura contro il diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando si risolva in una richiesta di nuova valutazione del merito o quando la motivazione della decisione impugnata sia congrua e non manifestamente illogica.
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