Cassazione Penale, Ordinanza n. 10536/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo manifestamente infondato perché la recidiva non era stata applicata dal primo giudice e comunque la censura era nuova in cassazione, non essendo stata previamente dedotta in appello ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna deducendo, come unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'applicazione della circostanza aggravante della recidiva ex art. 99 c.p. Sosteneva, in sostanza, che la recidiva fosse stata erroneamente applicata. La Corte di cassazione ha però rilevato che il giudice di primo grado non aveva in realtà applicato la recidiva contestata e, soprattutto, che la doglianza non risultava essere stata proposta come motivo di appello, con conseguente preclusione del suo esame in sede di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come riferimento della circostanza aggravante della recidiva, che nel caso concreto non risultava applicata dal giudice di primo grado.
a pena di inammissibilità
La Corte lo applica nel senso che non possono essere dedotte in cassazione questioni non previamente prospettate con i motivi di appello.
Massime di principio
- La deduzione in cassazione di un vizio riguardante una circostanza aggravante è inammissibile quando la censura non sia stata previamente formulata in appello, poiché il ricorso per cassazione non può introdurre questioni nuove.
- È manifestamente infondato il motivo che contesti l'applicazione di una recidiva se dagli atti risulta che tale aggravante non è stata in concreto applicata dal giudice di merito.
- Il controllo di legittimità non può essere utilizzato per sollevare per la prima volta contestazioni che richiedono una previa devoluzione al giudice di appello.
Come è indicizzato
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