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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24419/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di secondo grado che lo ha ritenuto responsabile del reato di ricettazione, deducendo: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova, per l'asserita erronea valutazione delle testimonianze raccolte in giudizio; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Quanto al fatto, dalla motivazione emerge che il giudice di merito ha ritenuto provata l'effettiva ricezione, da parte dell'imputato, di un assegno oggetto di contraffazione, con ruolo di intermediario tra il detentore del titolo e la persona che lo aveva poi presentato all'incasso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità e manifestamente infondato, poiché volto a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle prove non consentita in sede di legittimità; ha inoltre escluso il vizio di travisamento della prova, rilevando che le dichiarazioni testimoniali erano già state esaminate anche dal primo giudice e che, in presenza di doppia conforme, il vizio è deducibile solo in caso di prova decisiva introdotta per la prima volta in appello. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente il diniego dell'art. 131-bis c.p. valorizzando le modalità della condotta, indicative di un'attività illecita di prestito di denaro a soggetti in difficoltà, e i precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità può essere negata con motivazione adeguata quando risulti assente anche uno solo dei presupposti richiesti; sono rilevanti, ai fini del diniego, le modalità della condotta e i precedenti penali dell'imputato.

  • art. 648 c.p.

    Norma di incriminazione del reato di ricettazione, ritenuto integrato dalla ricezione di un assegno contraffatto con ruolo di intermediario tra il detentore del titolo e il successivo presentatore all'incasso.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato implicitamente in relazione alla valutazione della prova testimoniale e alla preclusione di una rivalutazione del merito in cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, poiché tali valutazioni appartengono al giudice di merito.
  • Il vizio di travisamento della prova è deducibile in presenza di doppia conforme solo se il dato probatorio asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione di appello; se la prova è stata già esaminata dal primo giudice, il motivo è inammissibile.
  • La doglianza sulla motivazione può essere respinta se la sentenza impugnata espone in modo congruo le ragioni della decisione e se il ricorso si limita a riproporre censure già esaminate e disattese.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando la modalità concreta della condotta e i precedenti penali dell'imputato, quando tali elementi escludano la tenue offensività del fatto.
  • La motivazione che neghi l'art. 131-bis c.p. è sufficiente se dia conto dell'assenza di anche uno soltanto dei presupposti richiesti dalla norma.
  • In sede di legittimità è preclusa la richiesta di sostituire ai criteri di valutazione del giudice di merito propri criteri interpretativi delle prove dichiarative.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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