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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18204/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 per il possesso, a fini di cessione, di circa 2 kg di hashish rinvenuti nella sua autovettura; deduceva: 1) che la detenzione era per uso personale e che aveva svolto solo il ruolo di corriere/trasportatore, non di spacciatore; 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante la sua attività lavorativa e di volontariato; 3) illegittima confisca "allargata" ai sensi dell'art. 240-bis c.p. di euro 21.000 trovati nella cassaforte, poichè tale somma deriverebbe da successione ereditaria e altri giustificativi bancari e contrattuali prodotti in giudizio.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi (valutazioni di merito sulla finalità di spaccio e sul diniego delle attenuanti generiche) confermando la condanna ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 e la legittimità del diniego delle attenuanti generiche. Ha invece accolto il terzo motivo relativo alla confisca per sproporzione: la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato il rigetto della documentazione probatoria (dichiarazione di successione, estratti conto, contratti di locazione) che poteva dimostrare la lecita provenienza e la non sproporzione della somma detenuta. Per questo motivo la sentenza è stata annullata limitatamente alla statuizione di confisca del denaro e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio sul solo punto; il ricorso è stato invece dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    Disciplina la detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Nel caso, la Corte d'appello ha ritenuto sussistente la finalità di cessione sulla base degli elementi di fatto (quantità, confezionamento, pedinamento, ammissione del ruolo di corriere) e tali valutazioni di fatto sono insindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Regola la confisca "allargata" dei beni nella disponibilità dell'interessato quando il loro valore è sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica. Ai fini della confisca non rileva il quantum ricavato dai reati "spia", ma il giudice deve valutare la disproporzione e tener conto della documentazione probatoria sulla provenienza lecita; il mancato esame o la mancata motivazione su documenti pertinenti costituisce vizio che può comportare annullamento parziale.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca più generale. Nel caso si è rilevata la censura che la Corte territoriale abbia sostanzialmente operato una confisca in termini analoghi all'art. 240 senza adeguata motivazione circa la provenienza lecita del denaro.

  • art. 62-bis cod. pen. (riferimento alla riforma d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125)

    Dopo la riforma non è più sufficiente lo stato di incensuratezza per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: è necessario che emergano elementi positivi a favore dell'imputato. Il giudice può legittimamente negare la diminuente in assenza di elementi di segno positivo rilevanti.

Massime di principio

  • La qualificazione della detenzione come finalità di spaccio è questione di fatto: in presenza di elementi concreti (quantità consistente, confezionamento, modalità di rinvenimento, pedinamenti, eventuali ammissioni) il giudice di merito può inferire lo scopo di cessione e tali apprezzamenti sono difficilmente rivedibili in Cassazione se motivati.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi 'di segno positivo' oltre alla mera incensuratezza; attività lavorativa o di volontariato da sola può non essere sufficiente a farle riconoscere dopo la riforma dell'art. 62-bis.
  • Per la confisca "allargata" ex art. 240-bis c.p. il giudice deve valutare la sproporzione rispetto al reddito complessivo: l'imputato deve produrre e i giudici devono esaminare documentazione (dichiarazione di successione, estratti conto, contratti, ricevute) che dimostri la lecita provenienza di somme o beni. La mancata considerazione motivata di tali documenti costituisce vizio di motivazione e può determinare l'annullamento della statuizione di confisca.
  • Quando si custodiscono ingenti somme in contanti, è essenziale poter documentare la provenienza (successione, prelievi documentati, donazioni, vendite) e spiegare ragioni attenuanti (es. recente furto, difficoltà di accesso bancario) in modo credibile e supportato da prove documentali.
  • Se il giudice di merito omette di pronunciarsi su specifici mezzi di prova o su aspetti decisivi in ordine alla sproporzione patrimoniale, il ricorso in Cassazione ha buone chances di ottenere l'annullamento limitato alla statuizione di confisca e il rinvio per un nuovo esame focalizzato su quella questione.
  • In fase di difesa, predisporre fin dall'origine documentazione fiscale, bancaria e catastale completa (dichiarazioni di successione, estratti conto, contratti di locazione, atti di proprietà) è cruciale per contrastare misure patrimoniali "allargate".

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