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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09678/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era generico e non confrontava puntualmente la motivazione della sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale, con riconoscimento delle attenuanti generiche in equivalenza con la contestata recidiva specifica e reiterata. L'unico motivo dedotto riguardava un preteso vizio di motivazione sulla mancata ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio, sostenendosi che la pena non fosse stata ridotta in modo sufficiente. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché generico e privo di specifiche censure al percorso argomentativo della sentenza impugnata, che aveva già illustrato in modo diffuso le ragioni ostative alla richiesta di riduzione della pena.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità; nel caso, il fatto è stato ricondotto a tale fattispecie e la condanna è stata confermata in appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura di vizio di motivazione non può risolversi in affermazioni generiche o meramente assertive: occorre indicare in modo specifico quali passaggi della sentenza impugnata siano illogici, carenti o contraddittori.
  • La mancata confutazione puntuale del percorso argomentativo seguito dal giudice di merito rende il motivo manifestamente infondato e legittima la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
  • Quando il giudice di merito ha già motivato diffusamente sul trattamento sanzionatorio e sulle ragioni ostative a una maggiore riduzione della pena, la richiesta di ulteriore mitigazione deve essere sorretta da critiche specifiche e non da doglianze stereotipate.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione comporta, di regola, l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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