Cassazione Penale, Sentenza n. 28762/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per evasione. Con un unico motivo ha dedotto la nullità assoluta della sentenza d'appello, sostenendo che il giudizio era stato celebrato in sua assenza nonostante un legittimo impedimento a comparire. L'impedimento allegato consisteva nel fatto che egli era sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale per altra causa e, in base alle prescrizioni, non avrebbe potuto allontanarsi dal Comune di Roseto degli Abruzzi senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza. Il pubblico ministero ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per aspecificità; la difesa ha replicato con memoria insistendo per l'accoglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha rilevato, tramite esame diretto degli atti consentito dalla natura del vizio dedotto, che il legittimo impedimento allegato non esisteva alla data del giudizio di appello, poiché la misura alternativa dell'affidamento in prova era già cessata il 13 gennaio 2026, mentre la sentenza d'appello era stata pronunciata il 27 febbraio 2026. Di conseguenza, nessuna nullità derivava dalla celebrazione del giudizio in assenza dell'imputato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
sintesi del motivo del ricorso nei limiti previsti
viene richiamato solo per la forma della sintesi del motivo nel ricorso per cassazione
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01
in tema di nullità dedotta per vizi rilevabili dagli atti, la Corte di cassazione può accedere direttamente al fascicolo per verificare la fondatezza della censura
legittimo impedimento a comparire
l'impedimento deve essere attuale alla data del giudizio; se la causa impeditiva è cessata prima della celebrazione, non sussiste nullità
Massime di principio
- La deduzione di nullità per omessa considerazione del legittimo impedimento a comparire è infondata se dagli atti risulta che la causa impeditiva era già cessata prima della data dell'udienza o della decisione.
- Quando il vizio denunciato impone un controllo diretto sugli atti, la Corte di cassazione può verificare essa stessa la documentazione prodotta per accertare l'effettiva esistenza dell'impedimento allegato.
- La celebrazione del giudizio in assenza dell'imputato non determina nullità se l'impedimento non era attuale e concreto al momento del processo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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