Cassazione Penale, Ordinanza n. 05343/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione del giudice dell'esecuzione sulla determinazione dell'aumento di pena per il reato satellite in regime di continuazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli, emessa in sede esecutiva e in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione. La doglianza riguardava esclusivamente l'entità dell'aumento di pena applicato per un reato satellite nell'ambito del riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p.: secondo la difesa, l'incremento sarebbe stato eccessivo o comunque non adeguatamente giustificato. La Corte rileva però che il giudice di rinvio ha fornito una motivazione specifica, spiegando che l'aumento di un solo mese sopra il minimo edittale era giustificato dall'inserimento dei fatti in un programma di vita delinquenziale protratto nel tempo e dalla partecipazione dell'interessato ad attività estorsive del sodalizio criminale di appartenenza. Il ricorso viene quindi ritenuto manifestamente infondato, poiché tende in realtà a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.
Norme richiamate
ex art. 671 cod. proc. pen.
è la base normativa dell'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena tenendo conto dei reati unificati
limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.
la determinazione dell'aumento per i reati satellite deve rispettare i limiti della disciplina del reato continuato ed evitare che l'operazione si traduca surrettiziamente in un cumulo materiale di pene
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
le Sezioni Unite hanno chiarito che, nella determinazione della pena complessiva per continuazione, il giudice deve indicare separatamente gli aumenti per ciascun reato satellite e motivare in modo proporzionato all'entità degli aumenti
sez. V, n. 10983 del 2023
precedente sentenza rescindente richiamata come fonte del rinvio in sede esecutiva
Massime di principio
- In tema di continuazione, il giudice della pena deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e determinare separatamente l'aumento per ciascun reato satellite, dando conto in motivazione della quantificazione effettuata.
- L'onere motivazionale sugli aumenti di pena nella continuazione è tanto più intenso quanto maggiore è l'aumento applicato; la motivazione deve consentire il controllo sul rispetto del rapporto di proporzione tra i singoli segmenti sanzionatori e sui limiti dell'art. 81 c.p.
- È legittimo un aumento di pena superiore al minimo edittale quando il giudice dia conto di elementi concreti, come la durata del programma criminoso e il ruolo dell'imputato nelle condotte illecite, che giustifichino la modulazione della sanzione.
- In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del merito sulla congruità dell'aumento di pena, se la motivazione del giudice di merito risulta specifica e non manifestamente illogica.
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