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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43855/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto sussistente una controversia seria sulla proprietà del natante e ha disposto la rimessione della decisione al giudice civile del luogo competente in primo grado, disponendo il mantenimento del sequestro nel frattempo. Non è stata decisa la questione sostanziale della proprietà o dell'applicabilità dell'art. 1153 c.c., che spettano al giudice civile.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gallo, terzo interessato nel procedimento penale a carico di Andrea Leone, domandava la restituzione di una imbarcazione sottoposta a sequestro preventivo perché risultante fra i cespiti della ALSER s.r.l.; aveva dedotto di esserne proprietario e invocato l'applicabilità dell'art. 1153 c.c. per la sua buona fede, lamentando che il giudice penale aveva respinto la richiesta senza indicare quale prova avrebbe dovuto produrre e ritenendo la motivazione apparente e carente riguardo alla mancata valutazione della buona fede e di un'ipotetica permuta non registrata fra lui e l'indagato

Norme richiamate

  • art. 1153 cod. civ.

    Richiamato dal ricorrente come base per invocare la buona fede nell'acquisto (anche rispetto a una permuta non registrata); la Corte di legittimità non si è pronunciata sulla sua applicabilità sostanziale ma ha ritenuto che la questione debba essere decisa dal giudice civile competente

  • art. 263 cod. proc. pen., comma 3

    Stabilisce che, se la proprietà è controversa e rilevante ai fini del dissequestro, il giudice penale deve rinviare la decisione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo il sequestro; la Corte ha applicato questo principio

  • art. 324 cod. proc. pen., comma 8

    Analogo principio procedurale: in caso di contestazione sulla proprietà il giudice penale deve rimettere la decisione al giudice civile competente e mantenere il sequestro; la Corte ha ritenuto sussistente la 'serietà della controversia' e quindi ha disposto la rimessione

Massime di principio

  • Se la proprietà del bene sottoposto a sequestro è contestata in modo serio, il giudice penale deve rimandare la controversia al giudice civile competente in primo grado e mantenere il sequestro fino alla decisione civile
  • La Corte di cassazione non decide sulla titolarità sostanziale quando sussiste una lite o una contestazione seria: spetta al giudice civile valutare prove e presunte trasferte (anche di atti non registrati) e l'eventuale buona fede dell'acquirente
  • Il terzo interessato che reclama la restituzione deve, di norma, rivolgersi al giudice civile con adeguata documentazione (titoli di proprietà, atti, prova di pagamento, elementi che dimostrino la buona fede e la modalità di acquisto); l'assenza di registrazione di un contratto non esclude automaticamente la prova ma richiede elementi probatori idonei
  • Il mantenimento del sequestro è la regola durante la fase in cui la titolarità è rimessa alla cognizione civile, per tutelare l'interesse probatorio e l'esito del procedimento penale
  • Il giudice penale deve valutare la "serietà" della controversia sulla proprietà; se la ritiene fondata o documentata, deve disporre la rimessione e non decidere sul merito della proprietà

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