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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48553/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta privazione della libertà personale subita da Prota in relazione a provvedimenti restrittivi adottati nel 2016 (decreto di fermo del 10/03/2016; successivi arresti domiciliari del 10/04/2016 confermati dal riesame) e poi seguiti da rinvio a giudizio per esercizio abusivo dell'attività finanziaria e associazione (art. 416 c.p.). Il Tribunale di Locri, con sentenza irrevocabile del 13/12/2018, assolse Prota "per non aver commesso il fatto" e "perché il fatto non sussiste"; la Corte d'appello aveva però respinto la domanda di riparazione ritenendo che il ricorrente avesse tenuto comportamento di colpa grave ai sensi dell'art. 314 c.p.p., basandosi su quadro indiziario composto da dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni che avrebbero indicato collaborazione del ricorrente con l'attività abusiva del padre.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Reggio Calabria. La Cassazione ha rilevato carenza motivazionale nella decisione impugnata: il giudice della riparazione non ha adeguatamente indicato quali specifiche condotte attribuite a Prota siano state accertate o non negate nel giudizio di merito, né ha spiegato perché tali condotte avessero carattere doloso o gravemente colposo e in che modo avrebbero contribuito sinergicamente alla adozione della misura cautelare. La Corte ha richiamato il principio per cui il giudizio di riparazione è autonomo ma non può considerare rilevanti, per escludere l'indennizzo, condotte che il giudizio di cognizione ha escluso o ritenuto non provate.

Norme richiamate

  • art. 384 cod. proc. pen. (decreto di fermo)

    Norma richiamata come base procedurale per l'esecuzione del fermo del 10/03/2016; usata nella ricostruzione dei provvedimenti restrittivi subiti dal ricorrente

  • art. 391 cod. proc. pen. (udienza di convalida/interrogatorio)

    Richiamata per indicare l'udienza nella quale il G.i.p. ha valutato la convalida e dalle dichiarazioni rese da Prota

  • art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

    Interpretata dalla Cassazione come criterio per escludere l'indennizzo: il giudice della riparazione può negare la riparazione se prova che l'imputato ha dato causa o concorso a dar causa alla privazione della libertà mediante dolo o colpa grave, ma deve basarsi su fatti accertati o non negati nel processo di merito e spiegare la connessione causale

  • art. 416 cod. pen. (associazione)

    Norma contestata nel processo di merito; la sentenza di assoluzione ha escluso l'esistenza del vincolo associativo rispetto alla posizione di Prota, elemento che la Cassazione ritiene rilevante nel giudizio di riparazione

  • d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 art. 132 (discipline attività finanziaria)

    Richiamato in relazione all'accusa di esercizio abusivo dell'attività finanziaria per la quale Prota era stato indagato e poi assolto

  • d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. L. 12 luglio 1991 n. 203)

    Richiamato nel contesto delle norme richiamate nell'imputazione originaria relativa all'attività finanziaria

  • Giurisprudenza (Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013 Nicosia; Sez. U. n. 32383 del 27/05/2010 D'Ambrosio; Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018 Colandrea, ecc.)

    Richiamati principi consolidati: il giudizio per riparazione è autonomo rispetto al processo penale ma il giudice della riparazione deve attenersi ai fatti accertati o non negati nel giudizio di merito e motivare puntualmente l'esclusione dell'indennizzo per comportamento doloso o gravemente colposo

Massime di principio

  • Il giudizio per l'equa riparazione è autonomo rispetto al processo penale, ma il giudice della riparazione non può ignorare gli accertamenti del giudice di merito: per escludere l'indennizzo deve individuare fatti "accertati o non negati" nel processo penale e spiegare perché quei fatti costituiscono dolo o colpa grave.
  • Non è sufficiente riferirsi al quadro indiziario che giustificò la misura cautelare: è necessario specificare quali condotte siano state confermate dal giudizio di merito e come tali condotte abbiano efficacia causale nella determinazione della privazione della libertà.
  • Elementi indiziari riferiti principalmente a terzi (es. conversazioni con il padre, intercettazioni riguardanti altri) sono di per sé insufficienti a escludere il diritto all'indennizzo, salvo che emerga con chiarezza che il ricorrente abbia tenuto comportamenti dolosi o gravemente colposi direttamente connessi alla misura.
  • Se la sentenza di merito assolve "per non aver commesso il fatto" o "perché il fatto non sussiste", sussiste una forte presunzione a favore del diritto all'indennizzo; l'Amministrazione della giustizia che contesti l'indennizzo deve fornire motivazione solida e riferita a fatti non esclusi dal giudizio penale.
  • Il giudice della riparazione deve motivare espressamente l'eventuale rilevanza di dichiarazioni di collaboratori o intercettazioni: se tali elementi sono stati ritenuti insufficienti ai fini della responsabilità penale, non possono essere assunti automaticamente come prova di dolo o colpa grave nel giudizio per la riparazione.
  • La presenza di comportamenti formali o di modesta entità (p. es. consegna di assegni su richiesta del familiare, somme di modico valore) difficilmente integra colpa grave tale da escludere l'indennizzo, a meno che non sia provato che tali comportamenti avessero efficacia causale nella adozione della misura cautelare.

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