Cassazione Penale, Sentenza n. 17189/2022 del 03/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 256 comma 1 D.lgs. 152/2006. Il ricorrente deduce che il giudice non ha valutato la qualifica soggettiva (imprenditore o responsabile di ente) necessaria per configurare il reato contestato, non ha chiarito se la condotta era trasporto strumentale o abbandono dei rifiuti, e non ha accertato l'eventuale occasionalità o natura domestica della condotta. Inoltre si lamenta la contraddittorietà motivazionale rispetto alla data e alla condotta attribuita (22/06/2017 vs 23/01/2018).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per contraddittorietà della motivazione: il provvedimento impugnato contestava il trasporto non autorizzato (art.256 comma 1) riferendosi però in motivazione a fatti e circostanze attinenti all'abbandono (art.256 comma 2) e ad una diversa data. Tale confusione rendeva incerta la fattispecie per cui l'imputato era ritenuto responsabile e assorbiva le altre censure. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e il giudizio rinviato al Tribunale di Napoli in diversa composizione per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 256 comma 1 D.lgs. 152/2006
La norma punisce il trasporto non autorizzato di rifiuti; nel caso la motivazione aveva indicato la contestazione ex comma 1 ma ha richiamato fatti più pertinenti al comma 2, determinando confusione sull'esatta fattispecie applicata.
art. 256 comma 2 D.lgs. 152/2006
Riguarda l'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti; la sentenza di merito evocava elementi riferibili a questa fattispecie (rinvenimento di elettrodomestici e materiali ferrosi) creando discrepanza con la contestazione formale.
Previsto come illecito amministrativo per condotte non riconducibili a soggetti qualificati (es. imprenditore); la ricostruzione del ricorrente sosteneva che, in assenza di verifica della qualifica soggettiva, la fattispecie avrebbe dovuto essere trattata come illecito amministrativo anziché penale.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.
Fondamento di impugnazione per erronea applicazione della legge penale e per motivazione illogica o contraddittoria; la Cassazione ha confermato che tali vizi, in presenza di confusione tra date e fattispecie, legittimano l'annullamento con rinvio.
Massime di principio
- La qualificazione corretta della fattispecie (es. trasporto illecito vs abbandono) deve essere chiara e coerente: confusione tra commi diversi dell'art.256 determina rischio di annullamento per motivazione contraddittoria.
- Prima di inquadrare penalmente la condotta, il giudice deve accertare la qualifica soggettiva dell'agente (imprenditore o responsabile d'ente): la sua assenza può indirizzare verso la sanzione amministrativa ex art.255 anziché il reato penale.
- È essenziale verificare e motivare se gli oggetti rinvenuti costituiscono effettivamente "rifiuti" o semplici beni domestici in trasporto: tale distinzione incide sull'esistenza del reato.
- La ricorrenza di atti occasionali o domestici (trasporto occasionale di beni) va valutata per escludere l'esercizio professionale di gestione illecita dei rifiuti; la mancanza di elementi sul carattere professionale può favorire la qualificazione come illecito amministrativo.
- La motivazione deve riferirsi chiaramente alle date e agli atti oggetto di contestazione: discrepanze temporali o riferimenti a condotte diverse pregiudicano la decisione e possono portare alla cassazione con rinvio.
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe contestare specificamente la genericità o contraddittorietà della motivazione e richiedere l'accertamento puntuale della qualifica soggettiva e della natura dei materiali trasportati.
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