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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29251/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna di primo grado a 4 anni e 20 giorni di reclusione e 18.000 euro di multa per detenzione ai fini di cessione a terzi di sostanze stupefacenti (cocaina, eroina e hashish). Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione della condotta relativa alla cocaina nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato escludersi dell'aumento di pena per la recidiva contestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo investisse valutazioni di merito sulla prova e sulla ricostruzione del fatto, non sindacabili in sede di legittimità quando sorrette da motivazione congrua; ha rilevato che la Corte territoriale aveva valorizzato il quantitativo di droga, la presenza di strumenti per il confezionamento, appunti con nomi e cifre, denaro contante non giustificato e assenza di lavoro stabile, escludendo quindi la configurabilità del "piccolo spaccio". Quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretta la valutazione della recidiva in concreto, fondata sulle numerose e recenti condanne pregresse e sulla maggiore pericolosità desumibile dai fatti. Seguendo la declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice per la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di cessione a terzi; applicata in relazione a cocaina, eroina e hashish.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Fattispecie autonoma di lieve entità, configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio caratterizzate da minore portata dell'attività, ridotta circolazione di merce e denaro e guadagni limitati; nel caso concreto esclusa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa nella causa di inammissibilità, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale assenza di colpa è stata esclusa.

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva della minore offensività concreta della condotta, desumibile da quantità, qualità, modalità dell'azione e circolazione di droga e denaro; non basta un richiamo astratto alla lieve entità quando il quadro fattuale è incompatibile con il piccolo spaccio.
  • Le censure che mirano a ottenere una diversa lettura del dato probatorio e una diversa ricostruzione del fatto non sono deducibili in cassazione se la motivazione di merito è congrua, esauriente e logicamente coerente.
  • La recidiva deve essere apprezzata in concreto, verificando se la reiterazione delittuosa esprima effettiva maggiore riprovevolezza e pericolosità dell'autore, alla luce della natura dei precedenti, del tipo di devianza e dell'offensività dei comportamenti, non essendo sufficiente il mero riscontro formale di precedenti penali.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioCircostanze del reato
RamiProcesso penaleStupefacentiParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidivaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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