Cassazione Civile, Ordinanza n. 14106/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di collaborazione professionale tra due avvocati. Uno dei due aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi maturati nell’attività svolta; la Corte d’appello, riformando la decisione di primo grado, ha revocato il decreto ritenendo che le parti avessero pattuito la divisione dei compensi al 50% subordinatamente all’effettivo incasso delle somme dai clienti, sicché il credito non sarebbe stato esigibile in difetto dell’avveramento della condizione sospensiva. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle eccezioni di nullità dell’accordo per indeterminabilità dell’oggetto e per il carattere meramente potestativo della condizione; 2) violazione degli artt. 1418, 1325, 1346 e 1355 c.c., sostenendo che l’accordo sarebbe nullo perché non determinava esattamente gli importi dovuti e rimetteva l’avveramento della condizione all’arbitrio della controparte; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa considerazione di fatti decisivi, poiché la Corte non avrebbe esaminato gli inadempimenti della controparte (mancati pagamenti, omissioni informative, mancata assistenza per gratuito patrocinio, rinuncia unilaterale al recupero di crediti) rilevanti per la risoluzione dell’accordo e per la remunerazione secondo tariffa; 4) omesso esame di un fatto decisivo, perché la sentenza avrebbe trascurato dichiarazioni e prove che, a dire del ricorrente, smentivano l’esistenza dell’accordo sul 50% e sulla condizione di esigibilità. La resistente ha contrastato il ricorso con controricorso.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso. Ha rigettato il primo, il secondo e il quarto motivo, ritenendo: che non vi fosse omessa pronuncia sulla nullità dell’accordo, perché il rigetto della domanda implicava la valutazione di validità della condizione; che l’accordo non fosse nullo, poiché era sufficiente la previsione di un criterio percentuale di riparto delle somme e la condizione era mista, non meramente potestativa; che la Corte d’appello avesse legittimamente valorizzato le dichiarazioni del ricorrente come confessione. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la sentenza impugnata aveva trascurato fatti potenzialmente decisivi e non aveva spiegato perché dovessero ritenersi irrilevanti le condotte ascritte alla resistente, anche sotto il profilo della buona fede nell’esecuzione di una condizione mista. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L’omessa pronuncia non ricorre quando la decisione di rigetto della domanda implica logicamente la reiezione della pretesa o della questione prospettata, purché la statuizione sia incompatibile con l’accoglimento del capo non espressamente esaminato.
La nullità dell’accordo non è ravvisabile se il contratto è comunque determinabile nel suo contenuto essenziale tramite un criterio percentuale di riparto.
Gli elementi essenziali del contratto risultano soddisfatti quando l’accordo contiene un criterio idoneo a determinare la prestazione dovuta, anche se la quantificazione avviene successivamente.
L’oggetto è sufficientemente determinato quando il criterio di determinazione ex post consente di individuare le somme spettanti a ciascun professionista.
La condizione è meramente potestativa solo se l’evento dipende dal mero arbitrio della parte, svincolato da razionali valutazioni di interesse e convenienza; non lo è quando dipende da fattori esterni e da un interesse proprio della parte.
La risoluzione dell’accordo può rilevare ai fini delle restituzioni e della remunerazione delle attività eseguite secondo tariffa.
Sono ammissibili in questa sede contestazioni di diritto, non già il mero riesame del fatto.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia non sussiste quando il rigetto della domanda è logicamente incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata, poiché la statuizione implicita può desumersi dalla complessiva impostazione della decisione.
- Nei rapporti tra professionisti, un accordo di riparto dei compensi può essere valido anche se non determina subito gli importi in cifra, purché contenga un criterio certo e oggettivo di quantificazione ex post.
- Una condizione sospensiva non è meramente potestativa se il suo avveramento dipende da una combinazione di comportamento della parte e di un evento esterno incerto, in presenza di un apprezzabile interesse della parte al verificarsi dell’evento.
- In presenza di una condizione mista, le parti devono comportarsi secondo buona fede anche durante la pendenza della condizione, sicché condotte omissive o ostative possono essere rilevanti ai fini della risoluzione o della regolazione economica del rapporto.
- La corte di merito deve esaminare i fatti specificamente allegati e potenzialmente decisivi; la mancata considerazione di condotte contrattuali rilevanti e la mancata esplicitazione delle ragioni della loro irrilevanza integra vizio di motivazione censurabile in cassazione.
- La confessione, per avere efficacia di prova legale, deve avere ad oggetto un fatto obiettivamente sfavorevole al dichiarante e favorevole alla controparte; la semplice negazione di un fatto non equivale, di regola, a confessione contraria.
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