Cassazione Penale, Sentenza n. 30148/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per peculato (appropriazione di 400 euro versati per la registrazione del trasferimento di un'autovettura, fatto commesso il 10/10/2016) per contestata omissione nel riconoscere le circostanze attenuanti: a) la comune attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen.; b) la speciale attenuante prevista dall'art. 323-bis (richiamata in relazione ai delitti contro la pubblica amministrazione). Il ricorrente sosteneva che la motivazione della Corte di appello aveva confuso i diversi presupposti delle due attenuanti e che l'entità di 400 euro avrebbe dovuto giustificare l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte di cassazione ha confermato che: a) l'attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n.4) va valutata esclusivamente sul parametro del pregiudizio economico del singolo fatto e non sulla gravità complessiva della vicenda; b) l'attenuante speciale ex art. 323-bis è diversa e richiede una valutazione complessiva del danno criminale e delle modalità; c) comunque l'entità di 400 euro è ritenuta non riconducibile a danno patrimoniale di speciale tenuità, quindi l'attenuante non spetta; d) corretta l'esclusione dell'attenuante speciale per la sistematicità e la gravità del comportamento; e) il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; non è stata accolta la richiesta di rifusione delle spese svolte nel giudizio di cassazione dalla parte civile perché il ricorso non incideva sulle statuizioni civili ma solo sulla pena.
Norme richiamate
L'attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità va valutata in base al solo parametro del pregiudizio economico del singolo fatto; rileva solo un valore patrimoniale 'lievissimo' o "pressoché irrisorio" per la sua applicazione. Non si devono prendere in considerazione altri elementi della gravità complessiva della vicenda quando si tratta di delitti che offendono il patrimonio.
art. 323-bis (riferito ai delitti contro la pubblica amministrazione)
Si tratta di una circostanza attenuante speciale che richiede una valutazione complessiva della vicenda, comprensiva del cosiddetto "danno criminale" e delle modalità del fatto; in presenza di offese al buon andamento dell'amministrazione la sua ricorrenza va valutata sul piano globale e non soltanto sul valore patrimoniale del singolo atto.
Richiamata nella motivazione quale riferimento per criticare un orientamento che assimilerebbe l'attenuante del danno patrimoniale alla causa di non punibilità; la Corte osserva la differenza normativa e i diversi presupposti tra le due istituzioni.
Norma richiamata per l'automatica condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per i delitti che offendono il patrimonio (es. peculato) l'attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n.4) si giudica principalmente con riferimento al valore economico del singolo fatto: solo un danno 'lievissimo' o 'pressoché irrisorio' può giustificarla.
- La valutazione complessiva della gravità del fatto e del danno all'amministrazione pubblica rileva invece ai fini dell'attenuante speciale prevista dall'art. 323-bis; non è corretto fondare il diniego dell'attenuante comune su argomenti che appartengono al perimetro dell'attenuante speciale.
- Non può essere assimilata l'attenuante comune del danno patrimoniale alla causa di non punibilità (art. 131-bis): i presupposti normativi e i profili valutativi sono distinti e non sovrapponibili.
- In caso di appropriazioni ripetute, modalità sistematiche o offesa rilevante al buon andamento dell'amministrazione è lecito escludere le attenuanti speciali anche se l'importo di ciascun singolo atto non fosse elevato; tuttavia, l'attenuante comune deve essere esclusa quando l'importo del singolo fatto non sia 'irrisorio'.
- Nelle impugnazioni in Cassazione che vertono su questioni di determinazione della pena e riconoscimento di attenuanti, se vengono rigettate, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali secondo l'art. 616 c.p.p.; le statuizioni civili restano impregiudicate se il motivo non le investe.
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