Cassazione Civile, Ordinanza n. 03553/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di appalto avente a oggetto la realizzazione dell'impianto elettrico per un elettrofiltro in un oleificio. La società appaltatrice otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo; la committente proponeva opposizione sostenendo che il prezzo concordato fosse inferiore a quello azionato e che i lavori dovessero essere ultimati entro una data anteriore all'avvio della campagna olearia, così da assumere carattere essenziale il termine di consegna. Deduceva inoltre che i lavori erano stati conclusi solo più tardi per mancanza del trasformatore di alimentazione e proponeva domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento con richiesta di risarcimento danni. Nel corso del giudizio era chiamata in garanzia la società fornitrice del trasformatore, che contestava la garanzia e chiedeva il danno da lite temeraria. In Cassazione la committente lamentava: 1) l'uso, da parte dei giudici di merito, di prove testimoniali ritenute prima inutilizzabili per i limiti di valore; 2) la mancata considerazione dell'essenzialità del termine di consegna e della conseguente eccezione di inadempimento; 3) l'erroneo riconoscimento del credito dell'appaltatrice, senza adeguata prova e senza c.t.u.; 4) l'omesso esame delle prove a sostegno della domanda riconvenzionale risarcitoria; 5) l'erronea regolazione delle spese di lite, in particolare per effetto della chiamata in garanzia e dell'assenza di appello incidentale sul capo spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi con cui si contestava la valutazione delle prove testimoniali, osservando che il riferimento del primo giudice all'inammissibilità astratta della prova orale oltre i limiti di valore costituiva un obiter dictum e che la Corte d'appello aveva autonomamente valutato le deposizioni. Ha poi confermato che l'essenzialità del termine va accertata in concreto e che, nel caso, la Corte territoriale aveva motivatamente escluso che le parti avessero pattuito un termine essenziale; la critica della ricorrente mirava in realtà a una nuova valutazione del merito. È stato ritenuto corretto anche l'accertamento del credito dell'appaltatrice, fondato sull'avvenuta esecuzione dell'opera e sulla quantificazione operata tramite ore effettive e prezzo orario storicamente praticato tra le parti, mentre la c.t.u. rimane affidata al prudente apprezzamento del giudice. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione da doppia conforme e perché diretto non a un fatto storico decisivo non esaminato, ma alla valutazione degli elementi istruttori. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente, risultata integralmente soccombente, non aveva interesse a dolersi di una liquidazione delle spese per lei persino più favorevole rispetto all'applicazione rigorosa della regola della soccombenza; la Corte ha inoltre rilevato che l'accoglimento del motivo sulle spese proposto dalla terza chiamata consentiva di rideterminare l'intero assetto delle spese di primo grado. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Le doglianze formulate sotto questi articoli non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio; il vizio è configurabile solo nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità.
artt. 2721, 2722, 2723 e 2724 c.c.
Il superamento o la valutazione dei limiti alla prova testimoniale rientra nell'apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante o illogica nei limiti consentiti.
L'essenzialità del termine deve risultare in concreto e in modo inequivoco dalla volontà delle parti, dalla natura e dall'oggetto del contratto; non basta la formula formale 'entro e non oltre'.
L'eccezione di inadempimento presuppone la prova dell'inadempimento rilevante dell'altra parte, qui collegata alla pretesa essenzialità del termine.
La censura sull'onere della prova è stata respinta perché la Corte di merito aveva ricostruito il credito sulla base delle prove acquisite e dell'accertata esecuzione dei lavori.
Il corrispettivo dell'appalto può essere accertato in base alle risultanze istruttorie e al criterio adottato dal giudice di merito, non essendo necessaria in assoluto una c.t.u.
L'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e discusso; non è sufficiente lamentare la mancata considerazione di singoli elementi probatori.
La censura ex art. 360, n. 5, è preclusa in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
La ricorrente lo ha evocato, ma la Corte ha osservato che il corretto parametro per le spese è l'art. 91 c.p.c.; il motivo è stato comunque ritenuto inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza; nel caso concreto la parte integralmente soccombente doveva sopportare le spese di entrambi i gradi e quelle della chiamata in garanzia non pretestuosa.
Richiamato nei gradi di merito e in appello quanto alla lite temeraria della terza chiamata, ma la decisione di legittimità non affronta il merito della pretesa.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dichiarato il presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- L'essenzialità del termine contrattuale va provata in concreto: occorre una volontà inequivoca delle parti che colleghi al decorso del termine la perdita dell'utilità economica del contratto; la sola espressione formale non basta.
- Le contestazioni sulla valutazione della prova testimoniale e documentale non sono ammissibili in cassazione quando mirano soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- In tema di appalto, il credito dell'appaltatore può essere accertato anche mediante prove orali e documentali ritualmente acquisite, mentre la c.t.u. non è un mezzo di prova necessario ma resta affidata al prudente apprezzamento del giudice.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omissione di un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata confutazione di ogni singolo elemento istruttorio.
- In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame è preclusa salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- La parte integralmente soccombente può essere condannata a rifondere le spese di lite anche in relazione alla chiamata in garanzia non arbitraria o pretestuosa; la distribuzione delle spese segue la soccombenza sostanziale, non la sola impugnazione formale del relativo capo.
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