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Sentenza

Sentenza del 10/06/2016 n. 11957 - Corte di Cassazione

ACCERTAMENTO E CONTROLLI - Contabilità in nero - Determinazione del reddito con metodo induttivo - Legittimità - Sussiste - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'imposta di bollo su 20 assegni postdatati. La CTR aveva ritenuto insufficiente, da solo, il documento extracontabile acquisito presso la sede della società. In Cassazione l'Amministrazione ha sostenuto che i cosiddetti brogliacci o contabilità in nero costituiscono elementi indiziari dotati di gravità, precisione e concordanza e che, una volta acquisiti, spetta al contribuente fornire la prova contraria. La contestazione riguardava non soltanto la postdatazione degli assegni, ma anche l'intervallo tra emissione e scadenza, potenzialmente idoneo a conferire agli assegni la funzione di pagherò cambiario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale per il Lazio, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che un documento extracontabile informale, reperito durante un accesso della Guardia di finanza e contenente dati su emissione, incasso e numero degli assegni, può avere efficacia probatoria e legittimare l'accertamento. Le fotocopie degli assegni incassati non sono state ritenute sufficienti, da sole, a provare la tesi del contribuente. Il giudice del rinvio dovrà valutare nuovamente l'efficacia probatoria del documento rispetto alla postdatazione.

Norme richiamate

  • Art. 2697 c.c.

    Disciplina l'onere della prova. Nel caso concreto, una volta riconosciuta la rilevanza indiziaria della contabilità extracontabile, grava sul contribuente l'onere di fornire una prova contraria idonea.

  • Art. 2729 c.c.

    Riguarda le presunzioni semplici, che devono essere gravi, precise e concordanti. La contabilità in nero può integrare tali requisiti.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

    Consente il ricorso all'accertamento induttivo quando risultano elementi presuntivi idonei. Secondo la Cassazione, la contabilità in nero può legittimare l'accertamento anche autonomamente, senza necessità di ulteriori elementi.

  • D.P.R. n. 634 del 1972, art. 9, lett. b), tariffa parte 1

    È la disposizione fiscale posta a fondamento della contestazione relativa all'imposta di bollo sugli assegni e alla loro eventuale funzione di pagherò cambiario in caso di postdatazione.

  • Artt. 2709 e seguenti c.c.

    La nozione di scrittura contabile può comprendere anche documenti informali che registrino quantitativamente o monetariamente atti d'impresa o rappresentino la situazione economica e patrimoniale, anche quando la loro tenuta non sia obbligatoria.

  • Cass. civ., nn. 24051/2011, 2217/2006, 19329/2006 e 25610/2006

    La giurisprudenza richiamata afferma che la contabilità in nero, composta da appunti o brogliacci dell'imprenditore, è un valido elemento presuntivo e può fondare l'accertamento induttivo, con inversione dell'onere della prova.

Massime di principio

  • Documenti informali, appunti personali, brogliacci o registrazioni non ufficiali possono essere utilizzati dall'Amministrazione finanziaria come prova presuntiva se contengono dati concreti e verificabili sulle operazioni economiche.
  • La contabilità extracontabile non perde automaticamente valore probatorio perché non è obbligatoria o non è formalmente tenuta: ciò che conta è il suo contenuto e la sua capacità di rappresentare operazioni o risultati economici.
  • Quando l'Amministrazione dimostra che il documento è stato legittimamente acquisito e presenta elementi gravi, precisi e concordanti, il contribuente deve fornire una prova contraria specifica, non limitandosi a contestazioni generiche o a documenti non decisivi.
  • In presenza di assegni postdatati, occorre distinguere la data formale di emissione, la data di incasso e l'eventuale intervallo temporale tra le due, poiché tale intervallo può incidere sulla qualificazione fiscale del titolo.
  • La Cassazione può cassare la decisione senza definire definitivamente il merito quando il giudice di rinvio non ha correttamente valutato l'efficacia probatoria degli elementi acquisiti.

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