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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30576/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Suprema Corte esamina il ricorso proposto nell'interesse di un imputato contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il delitto di resistenza commesso il 16 febbraio 2018. Il ricorrente deduceva, in sostanza, la maturazione della prescrizione del reato prima della decisione di secondo grado. La Corte, però, rileva che per i fatti commessi nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, come chiarito dalle Sezioni unite; pertanto al termine base di prescrizione andavano aggiunti un anno e sei mesi per la sospensione del corso della prescrizione in appello prevista dall'art. 159, secondo comma, c.p., oltre a 60 giorni di sospensione disposti in primo grado. Ne consegue che, alla data della sentenza di appello dell'11 novembre 2025, la prescrizione non era ancora maturata.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Esclude la maturazione della prescrizione, applicando al reato commesso il 16 febbraio 2018 la disciplina intertemporale dettata dalla legge n. 103 del 2017, con conseguente operatività della sospensione di un anno e sei mesi prevista dall'art. 159, secondo comma, c.p. e della ulteriore sospensione di 60 giorni. Seguono le statuizioni ex art. 616 c.p.p. sulle conseguenze dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 159, secondo comma, c.p.

    Nella formulazione introdotta dalla riforma Orlando, prevedeva un'ulteriore causa di sospensione del corso della prescrizione durante il giudizio di appello, per un massimo di un anno e sei mesi, decorrente dalla scadenza del termine di deposito della motivazione della sentenza di condanna fino alla pronuncia della sentenza del grado.

  • art. 616 c.p.p.

    È richiamato per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Rileva come disciplina applicabile ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 in tema di prescrizione.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    È menzionata nella successione delle leggi sulla prescrizione, ma non è la disciplina applicata al caso concreto.

  • legge 27 settembre 2021, n. 134

    È menzionata nella successione normativa; la Corte richiama l'abrogazione, da essa disposta, dell'ulteriore sospensione introdotta dalla riforma Orlando per i giudizi di appello.

  • art. 2, comma 1, lett. a, legge n. 134 del 2021

    Abroga la sospensione del corso della prescrizione in appello precedentemente prevista dalla riforma Orlando.

Massime di principio

  • Per i reati commessi nel periodo 3 agosto 2017-31 dicembre 2019 si applica la disciplina della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017; per i fatti commessi dal 1 gennaio 2020 opera la disciplina successiva della legge n. 134 del 2021.
  • Nel calcolo della prescrizione, per i reati soggetti alla disciplina temporale della legge n. 103 del 2017, va computata anche la sospensione del corso della prescrizione nel giudizio di appello fino a un massimo di un anno e sei mesi, se ricorrono i presupposti previsti dall'art. 159, secondo comma, c.p. nella formulazione vigente ratione temporis.
  • Il ricorso che deduca la prescrizione è manifestamente infondato quando, applicando correttamente la disciplina intertemporale e i periodi di sospensione del corso della prescrizione, il termine non risulta ancora maturato alla data della decisione impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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