Cassazione Penale, Ordinanza n. 07848/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a 1 anno, 2 mesi e 20 giorni di reclusione per detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di cessione a terzi. Il fatto contestato riguardava il possesso di 100,71 grammi lordi di hashish, suddivisi in tre involucri, oltre a ulteriori frammenti della medesima sostanza, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, con presenza anche di una somma di denaro. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, sostenendo in sostanza che il fatto dovesse essere riqualificato in forma attenuata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che la Corte d'appello aveva motivato in modo completo e coerente il diniego della lieve entità, valorizzando il notevole dato ponderale della sostanza, la suddivisione in più involucri, l'equivalenza a 1.535 dosi medie, la presenza del bilancino di precisione e del denaro, nonché la destinazione dello stupefacente a plurime cessioni. Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice applicata per la detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini della cessione a terzi.
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Invocato dal ricorrente per il riconoscimento della lieve entità, ma ritenuto non configurabile in ragione della consistenza del fatto e degli indici sintomatici di spaccio.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo in mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale assenza di colpa non è stata ravvisata.
Massime di principio
- Il riconoscimento della lieve entità nel reato di detenzione illecita di stupefacenti richiede una valutazione complessiva dei dati fattuali, non potendo essere imposto quando il quantitativo della sostanza, la sua modalità di confezionamento e gli ulteriori indici di spaccio denotino una offensività non tenue.
- Ai fini della qualificazione ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, assumono rilievo negativo la quantità del narcotico, la suddivisione in dosi o involucri, la presenza di strumenti per il confezionamento o la pesatura e la disponibilità di denaro compatibile con l'attività di cessione.
- Quando la motivazione di merito esclude in modo coerente e completo la lieve entità sulla base di elementi fattuali significativi, il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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