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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36225/2023 del 30/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Mascia ha impugnato il decreto che gli applicava la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per 5 anni con obbligo di soggiorno, censurando la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 159/2011 e lamentando assoluta mancanza di motivazione. In particolare ha sostenuto che per rientrare nella categoria di cui alla lett. b) è richiesto l'abitualità nella commissione di delitti, che questi producano profitti e costituiscano fonte prevalente di reddito, e che la pericolosità debba essere attuale; ha inoltre dedotto il miglioramento delle sue condizioni di vita e attività lavorativa rilevanti ai fini prognostici, nonché che la durata della misura fosse eccessiva e non adeguatamente motivata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto che il ricorso non controbattesse criticamente né in modo specifico la motivazione del decreto impugnato, limitandosi in sostanza a riproporre le stesse doglianze già sollevate in appello. La Corte ha osservato che, dal contenuto del decreto e del primo grado, emergeva un quadro di estrema gravità: Mascia descritto come autore di numerosissimi reati a scopo di lucro, dedito per quasi un decennio ad azioni pericolose (esplosioni di sportelli bancomat), con recidiva nonostante misure restrittive precedenti. Quanto alla durata della misura, la Corte ha ritenuto che il complesso della motivazione territoriale giustificasse la misura al massimo della durata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 1, lett. b) e c)

    La norma definisce categorie di pericolosità ai fini delle misure di prevenzione: la lett. b) riguarda soggetti dediti abitualmente alla commissione di reati, con finalità di lucro; la valutazione richiede accertamento dell'abitualità, del profitto e della rilevanza attuale della pericolosità. La Corte territoriale ha ritenuto Mascia inquadrabile in tali categorie per la sua attività abituale e profittevole (esplosioni di sportelli bancomat) protrattasi nel tempo.

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e)

    La disposizione disciplina i motivi di ricorso per cassazione (tra cui il vizio di motivazione e il travisamento della prova). La Cassazione ricorda che nel procedimento di prevenzione il sindacato è limitato a questioni di legge e che il ricorso per travisamento della prova è inammissibile salvo che il travisamento investa plurime circostanze decisive o determini una motivazione apparente o inesistente traducibile in violazione di legge.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Citata in relazione alle condizioni per l'esenzione dal pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende. La Corte di Cassazione ha ritenuto che non ricorressero le condizioni di esclusione richieste dalla pronuncia costituzionale e quindi ha disposto il pagamento.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione è ammissibile principalmente per violazione di norme di diritto; censure generiche o la mera riproposizione di argomentazioni già svolte nei gradi inferiori determinano l'inammissibilità.
  • Per essere inquadrato nella lett. b) del d.lgs. 159/2011 è necessario dimostrare abitualità nella commissione di reati, che essi abbiano prodotto profitti e che costituiscano fonte prevalente di reddito; inoltre la pericolosità deve essere valutata in termini di attualità e prognosi.
  • Per contrastare efficacemente una misura di prevenzione è utile fornire elementi specifici e documentati che mostrino la cessazione dell'attività illecita, il concreto inserimento lavorativo, l'assenza di fatti successivi e altre circostanze positive che incidano sulla valutazione prognostica della pericolosità.
  • La durata massima della misura può essere giustificata dal giudice quando il complesso delle condotte e la loro gravità mostrano una pericolosità persistente; per contestare la durata è necessario un argomentare puntuale sul rapporto tra gravità delle condotte e proporzionalità della durata.
  • Nel procedimento di prevenzione la Corte di legittimità non riesamina liberamente le prove: il ricorrente deve dimostrare che il tribunale abbia omesso o storpiato fatti decisivi in modo tale da configurare una violazione di legge o una motivazione apparente.
  • Le impugnazioni devono sempre confrontarsi testualmente e criticamente con le argomentazioni centrali del provvedimento impugnato; una mancata analisi punto per punto delle ragioni decisorie comporta il rischio di inammissibilità per genericità.

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