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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36040/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di usucapione di un terreno agricolo proposta davanti al Tribunale di Avezzano da un soggetto che assumeva di aver posseduto il fondo uti dominus per il tempo richiesto dall'art. 1158 c.c. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo non provato il possesso utile all'usucapione, valorizzando la genericità e contraddittorietà delle testimonianze e la documentazione contraria prodotta dai convenuti. In appello, la Corte territoriale dichiarava l'impugnazione inammissibile perché la notifica dell'atto di appello non risultava perfezionata nei confronti di una litisconsorte necessaria rimasta contumace in primo grado, ritenendo che l'appellante, pur avendo indirizzato la notifica al domicilio già utilizzato in primo grado, avrebbe dovuto attivarsi per completarla con ulteriori ricerche del nuovo domicilio e chiedere tempestivamente la rinnovazione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il soccombente denunciava violazione degli artt. 102 e 331 c.p.c. e nullità del giudizio di secondo grado, sostenendo che, poiché l'appello era stato ritualmente notificato agli altri due appellati, la Corte d'appello non poteva dichiararne l'inammissibilità ma doveva ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte non raggiunta dalla notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che, nelle cause inscindibili, se la notificazione dell'impugnazione risulta omessa, inefficace o non provata nei confronti di uno dei destinatari correttamente individuati, trova applicazione l'art. 331 c.p.c. e il giudice non può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, ma deve disporre l'integrazione del contraddittorio. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato nel giudizio di merito come norma che disciplina l'usucapione, rispetto alla quale il Tribunale ha negato la prova del possesso uti dominus.

  • art. 102 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla necessaria partecipazione di tutti i litisconsorti nel giudizio di impugnazione.

  • art. 331 c.p.c.

    La Corte afferma che, nelle cause inscindibili, la mancata o inefficace notifica dell'impugnazione ad uno dei litisconsorti necessari impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio, non di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale vizio dedotto in cassazione per nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello nel ragionamento sulla tempestività della riattivazione del procedimento notificatorio; il ricorrente ha contestato tale uso della norma.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla Corte di cassazione quale fondamento del principio del giusto processo e della regolare costituzione del contraddittorio, prevalente rispetto alla sola ragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • Nelle cause inscindibili o comunque soggette a litisconsorzio necessario in sede di impugnazione, la mancata perfezione della notifica dell'appello nei confronti di uno dei destinatari non consente la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, ma impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
  • Il giudice dell'impugnazione deve privilegiare la regolare costituzione del contraddittorio, in coerenza con l'art. 111 Cost., rispetto a letture formalistiche che trasformino un difetto notificatorio verso un litisconsorte necessario in una decadenza definitiva dall'impugnazione.
  • Se l'impugnazione è stata validamente notificata ad alcuni dei destinatari correttamente individuati, l'eventuale mancato perfezionamento verso un altro litisconsorte necessario non rende di per sé inammissibile l'intero gravame, essendo necessario consentire la prosecuzione del giudizio tramite rinnovazione o integrazione della notifica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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