Cassazione Penale, Sentenza n. 40202/2022 del 25/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere applicata al Pellegrino per i reati (in concorso con altri) di cui agli artt. 110, 336, 339 c.p. (condotte con "metodo mafioso" ai sensi dell'art. 416‑bis, comma 1) in relazione all'esplosione di colpi di arma da fuoco contro l'autovettura dell'ispettore Boccagna del 7.8.2014 (capo 8) e per la detenzione/porto illegali di una pistola con matricola parzialmente abrasa (capo 9). Tre motivi di ricorso: 1) errata qualificazione giuridica dei fatti al capo 8 (sosteneva la difesa che si fosse trattato di danneggiamento/ritorsione e non di minaccia a p.u., dunque gli artt. 336/339 non sarebbero configurabili); 2) vizio di motivazione con riferimento al ne bis in idem per la detenzione dell'arma, poiché vi sarebbe stata precedente condanna passata in giudicato per delitti sulle armi; 3) violazione dell'art. 192 c.p.p.: censura dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia (Campanella Andrea e Lorenzo), che avrebbero avuto frequentazioni comuni in carcere e dichiarazioni discrepanti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso in tutte e tre le censure. Sul piano probatorio e cautelare la Corte ha ritenuto: a) congrua la valutazione del Tribunale sulla attendibilità e reciproco riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori, rilevando indipendenza temporale e contenutistica delle dichiarazioni e l'assenza di elementi concreti di concertazione; b) corretta la qualificazione giuridica: l'esplosione dei colpi contro l'auto dell'ispettore è stata considerata un avvertimento idoneo a costituire minaccia anche indiretta nei confronti di un pubblico ufficiale; c) infondata la doglianza sul "ne bis in idem": le contestazioni sono riferite a date e fattispecie diverse e, inoltre, l'eccezione di bis in idem non è sindacabile dal giudice dell'impugnazione cautelare nella sede di riesame. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
concorrente tra più persone nella commissione dei reati; il Tribunale ha tratto elementi indiziari di partecipazione in concorso con altri nominati
violenza o minaccia a pubblico ufficiale: la Corte ha richiamato che non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo sufficiente qualsiasi forma di coazione o minaccia anche indiretta idonea a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale
norma contestata unitamente alle altre; il Collegio ha ritenuto corretta la qualificazione complessiva delle condotte come idonee a integrare le fattispecie contestate
art. 416‑bis, comma 1, cod. pen.
aggravante per il "metodo mafioso": il Tribunale e la Corte hanno condiviso la ricostruzione che connotava le azioni come riconducibili a modalità intimidatorie tipiche della criminalità organizzata
regole sull'assunzione delle dichiarazioni e valutazione della attendibilità: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato coerenza, precisione e indipendenza delle dichiarazioni dei collaboratori
limiti e finalità del riesame della misura cautelare: il controllo del giudice di legittimità è diretto a verificare congruenza e coordinazione logica dell'apparato argomentativo dell'ordinanza di riesame
principio di diritto (Cassazione citata)
l'eccezione di bis in idem è deducibile in qualsiasi stato e grado del procedimento dinnanzi al giudice cui è rivolto l'esercizio dell'azione penale, con esclusione, pertanto, del giudice dell'impugnazione cautelare, stante la competenza funzionale di questi, circoscritta alla verifica incidentale della gravità indiziaria nei limiti e per le finalità di cui all'art. 273 cod. proc. pen.
la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'eccezione di ne bis in idem non è sindacabile nella sede del riesame della cautela, essendo quest'ultimo limitato alla verifica della gravità indiziaria
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
riferimento formale per la cancelleria relativo agli adempimenti conseguenti alla condanna alle spese processuali
Massime di principio
- In sede di riesame cautelare il giudice verifica la gravità indiziaria e la congruenza logica della motivazione: non è sede per un libero esame in fatto delle prove, ma per controllare la ragionevolezza e la coerenza dell'ordinanza impugnata
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono fondare la gravità indiziaria se risultano autonome, coerenti, prive di significative contraddizioni e accompagnate da elementi di riscontro; discordanze su aspetti secondari non compromettono necessariamente l'attendibilità
- Ai fini della configurazione del reato di minaccia o violenza a pubblico ufficiale non è necessaria una minaccia esplicita e personale: è sufficiente un avvertimento indiretto o una condotta idonea a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale
- L'eccezione di ne bis in idem va proposta nel giudizio competente e non è efficacemente deducibile dinanzi al giudice dell'impugnazione cautelare (riesame), il quale ha funzione limitata alla verifica incidentale della gravità indiziaria
- La sussistenza dell'aggravante "metodo mafioso" si valuta in base alle modalità intimidatorie e al contesto organizzativo; se emergono indizi che le condotte si inseriscono in dinamiche mafiose l'aggravante può essere ritenuta anche in sede cautelare
- Quando vi sono contestazioni su più fatti o periodi temporali distinti, una precedente condanna per reati collegati non elimina automaticamente la rilevanza di nuove contestazioni relative a diversi episodi o finalità criminose
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