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Ordinanza

Ordinanza n. 4402/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della delibera del Consiglio superiore della magistratura n. 7147 adottata nella seduta del 6 dicembre 2022, con la quale sono state individuate, ai sensi del d. lgs. 13 luglio 2017, n. 116, le modalità di selezione e i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a viceprocuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto; 2) del decreto del presidente della sezione autonoma per i magistrati onorarî del Consiglio giudiziario della Corte d’appello di Napoli recante «Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario», pubblicato nella GU n. 28 del 11/04/2023 - Suppl. Ordinario n. 1, nella parte in cui prevede l’applicazione del limite massimo di dieci anni per la valutazione dell’anzianità professionale come titolo di preferenza in corrispondenza all’art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. 13 luglio 2017 n. 116, poi dichiarato incostituzionale; 3) della delibera consiliare del 20 marzo 2024 (Pratica num. 74/CV/2024) di approvazione della graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace; 4) della delibera del Consiglio superiore della magistratura del 17 dicembre 2025, pubblicata sul sito istituzionale, nella parte in cui ha disposto la nomina a giudice onorario di pace presso l’Ufficio del Giudice di pace di Acerra dei candidati ivi indicati, omettendo di tener conto della maggiore anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati della ricorrente, che è stata cosí esclusa dai vincitori; 5) della delibera consiliare del 19 febbraio 2025 pubblicata il 10 settembre 2025 pubblicata sul sito istituzionale, nella parte in cui ha disposto la nomina a giudice onorario di pace presso l’Ufficio del Giudice di pace di Acerra dei candidati ivi indicati, omettendo di tener conto della maggiore anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati della ricorrente, che è stata cosí esclusa dai vincitori; 6) dei decreti del Ministro della giustizia di conferimento dell’incarico di Giudice onorario di pace presso l’Ufficio del Giudice di pace di Acerra, adottati in attuazione della delibera del Consiglio superiore della magistratura del 17 dicembre 2025, in favore di ciascuno dei candidati ivi nominati, se esistenti, di data, estremi e contenuto allo stato ignoti al ricorrente – comunque denominati, anche come «decreto di nomina» o «decreto di conferimento dell’incarico», «decreto di immissione in servizio; 7) di ogni atto successivo, connesso o consequenziale ai predetti decreti, ivi compresi eventuali decreti integrativi, provvedimenti di presa di servizio, atti di assegnazione all’ufficio giudiziario, comunicazioni formali di investitura, ancorché non conosciuti dal ricorrente, nella parte in cui producano effetti preclusivi nei confronti dello stesso; 8) delle delibere di scorrimento, anche non conosciute; 9) di ogni altro provvedimento, di data e numero sconosciuti, con il quale il Csm abbia deciso di non annullare in autotutela la delibera per ottemperare ai nuovi criteri risultanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025; 10) di tutti gli atti, i provvedimenti e i verbali non conosciuti dalla ricorrente e impattanti sulla sua posizione per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da d’Anna Annabella il 13 luglio 2026: dei decreti ministeriali del 10 febbraio 2026 di nomina della controinteressate;

Giustizia amministrativa202607444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura di selezione e nomina a giudice onorario di pace presso l’Ufficio del Giudice di pace di Acerra, inclusi la graduatoria, le delibere di nomina e i decreti ministeriali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la delibera del Consiglio superiore della magistratura relativa alle modalità di selezione e ai posti vacanti, il bando della procedura, la graduatoria di ammissione al tirocinio, le successive delibere di nomina e i decreti ministeriali di conferimento degli incarichi, lamentando che l’amministrazione non avrebbe tenuto conto della maggiore anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati. La ricorrente ha inoltre chiesto l’applicazione dei nuovi criteri derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025, ritenendo illegittima la cristallizzazione della graduatoria e delle nomine effettuate sulla base del limite massimo di dieci anni previsto per la valutazione dell’anzianità professionale.

La decisione

Nella fase cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione degli atti impugnati per difetto del fumus boni iuris. Il Collegio ha ritenuto, a un esame sommario proprio della fase cautelare, che la ricorrente chiedesse di applicare la pronuncia della Corte costituzionale a un rapporto ormai esaurito, identificato nel rapporto cristallizzato nella graduatoria di ammissione al tirocinio per la nomina a giudice onorario di pace. Non è stata quindi ravvisata una plausibile fondatezza della domanda cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il TAR ha escluso il fumus boni iuris.

  • art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116

    La disposizione riguardava il criterio dell’anzianità professionale quale titolo di preferenza nella procedura di selezione per giudice onorario di pace; nel provvedimento è richiamata in relazione al limite massimo di dieci anni, successivamente dichiarato incostituzionale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione deve presentare un fumus boni iuris apprezzabile alla luce di un esame sommario e non può essere accolta quando la pretesa si fonda sull’applicazione di una pronuncia di illegittimità costituzionale a un rapporto qualificato dal giudice come ormai esaurito.
  • La graduatoria di ammissione al tirocinio per la nomina a giudice onorario di pace può costituire il momento di cristallizzazione del rapporto procedimentale, con conseguente rilevanza della sua natura esaurita ai fini dell’applicazione, in sede cautelare, di nuovi criteri derivanti da una successiva pronuncia della Corte costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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