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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03101/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse formulato in termini non consentiti, perché mirava a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e riproduceva contestazioni già esaminate e respinte dalla Corte territoriale con motivazione congrua. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputata avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la responsabilità per il reato di riciclaggio. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che i giudici di merito avessero erroneamente valutato il materiale probatorio e che fosse necessaria una diversa lettura delle risultanze istruttorie. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure erano dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito, già proposta in appello e già disattesa con motivazione congrua e non censurabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    È la norma incriminatrice evocata dalla sentenza come titolo del reato di riciclaggio, rispetto alla quale la Corte afferma la corretta conferma in appello di tutti gli elementi costitutivi.

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte richiama implicitamente i limiti del giudizio di legittimità, osservando che le censure sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione della prova non sono proponibili come vizio di violazione di legge o di motivazione quando richiedano una nuova lettura del merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Viene applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare formalmente un motivo per violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e di diversa lettura del merito.
  • È inammissibile il ricorso che riproponga, senza confrontarsi efficacemente con la motivazione della sentenza impugnata, questioni già dedotte in appello e già respinte con argomentazione congrua e immune da vizi logici o giuridici.
  • La conferma in appello della sussistenza degli elementi costitutivi del reato, se sorretta da motivazione adeguata, non può essere scardinata in cassazione mediante censure che attaccano esclusivamente il peso probatorio attribuito ai singoli elementi di fatto.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo il regime ordinario dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiciclaggio
RamiDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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