Cassazione Penale, Sentenza n. 23820/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una società tratta a giudizio quale ente responsabile ex d.lgs. 231/2001 per un illecito amministrativo dipendente da reati presupposto contestati a persone fisiche nell'ambito di un meccanismo di indebita percezione di erogazioni pubbliche. In origine la Corte di appello aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato associativo nei confronti delle persone fisiche, confermando però la responsabilità dell'ente; la Cassazione, nel 2018, aveva annullato limitatamente alla posizione della società con rinvio al Tribunale. All'esito del rinvio, il Tribunale aveva condannato la società alla sanzione pecuniaria, decisione poi confermata in appello. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione delle norme sulla competenza territoriale e dell'art. 36 d.lgs. 231/2001, sostenendo che il giudice competente fosse quello di Chieti e non Pescara, perché i reati presupposto si sarebbero consumati in altro territorio, e che la precedente decisione rescindente non potesse spiegare effetti preclusivi sulla posizione dell'ente; contestava inoltre il richiamo all'acquiescenza; 2) violazione dell'art. 5 d.lgs. 231/2001 e vizio di motivazione, assumendo che i reati presupposto fossero stati commessi nell'interesse esclusivo delle persone fisiche, con immediata distrazione delle somme in loro favore, senza interesse o vantaggio per la società, e che la Corte territoriale avesse omesso di esaminare adeguatamente l'esimente di cui all'art. 5, comma 2, del decreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla competenza territoriale, rilevando che la questione era già stata scrutinata e decisa nella precedente fase rescindente con individuazione del Tribunale di Pescara come giudice competente; ha inoltre ribadito che la competenza per territorio, una volta validamente radicata, resta ferma secondo il principio di perpetuatio iurisdictionis e non è scalfita dalle vicende successive, compresa la prescrizione del reato più grave. Quanto al secondo motivo, lo ha giudicato aspecifico e reiterativo, osservando che le sentenze di merito avevano motivato in modo coerente sulla sussistenza dei criteri di imputazione oggettiva di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2001, evidenziando almeno un interesse concorrente dell'ente e un vantaggio patrimoniale, sia pure temporaneo, derivante dall'ottenimento delle erogazioni pubbliche tramite le società coinvolte; ha inoltre richiamato il principio sulla colpa di organizzazione e sulla rilevanza della mancata adozione di modelli organizzativi idonei. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 8, 9 e 10 cod. proc. pen.
richiamati dalla difesa a sostegno dell'eccezione di incompetenza territoriale
art. 36 d.lgs. n. 231 del 2001
la competenza per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato spetta al giudice penale competente per i reati presupposto; nel caso concreto la competenza era già stata definitivamente radicata presso il Tribunale di Pescara
i criteri dell'interesse o vantaggio dell'ente vanno accertati autonomamente; la successiva distrazione del profitto non esclude di per sé la responsabilità dell'ente se l'illecito ha comunque comportato un interesse concorrente o un vantaggio, anche solo temporaneo
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001
l'esimente opera solo se il soggetto apicale abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi; nel caso concreto è stata ritenuta non configurabile
art. 491, comma primo, cod. proc. pen.
la questione di incompetenza per territorio deve essere eccepita o rilevata nei termini previsti, a pena di decadenza, nella fase delle questioni preliminari
in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In materia di competenza territoriale, una volta che il giudice competente sia stato individuato con decisione irrevocabile nella fase rescindente, la questione non può essere riproposta nei successivi gradi del giudizio, neppure invocando vicende sopravvenute del procedimento o l'estinzione del reato più grave che aveva radicato la competenza.
- La competenza per territorio si determina ex ante, sulla base degli elementi disponibili al momento della formulazione dell'imputazione e delle questioni preliminari; non può essere ridiscussa alla luce degli esiti istruttori o di sviluppi successivi del processo.
- Per la responsabilità da reato degli enti, i criteri dell'interesse e del vantaggio vanno verificati in modo autonomo rispetto alla posizione delle persone fisiche autrici del reato, ma la responsabilità può sussistere anche quando il profitto sia poi distratto a favore dei soggetti apicali, se l'ente ha comunque ottenuto un'utilità iniziale o un interesse concorrente.
- L'assenza di un modello organizzativo idoneo e concretamente attuato può fondare la responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001; l'esimente richiede la prova positiva di un sistema preventivo adeguato ed efficace.
- In cassazione sono inammissibili le censure che si limitano a contrapporre una lettura alternativa dei fatti e delle prove senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
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