Sentenza n. 1646/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Reparto Volo, di Bologna, prot. -OMISSIS- del 10 gennaio 2022; -del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Reparto Volo, di Bologna, prot. -OMISSIS- del 10 gennaio 2022; -del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Reparto Volo, di Bologna, prot. -OMISSIS- del 16 febbraio 2022; -del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Reparto Volo, di Bologna, prot. -OMISSIS- del 20 dicembre 2021; -della Nota della Questura di Bologna del 01 febbraio 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, dopo che il ricorrente, con nota depositata il 9 settembre 2026, ha dichiarato venuto meno il proprio interesse alla decisione. Non è stata esaminata la legittimità dei provvedimenti né sono stati valutati i motivi di ricorso. Spese compensate.
Atto impugnato: Provvedimenti del Reparto Volo di Bologna che hanno disposto la sospensione dall’attività lavorativa e dalla retribuzione per mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale, nonché nota della Questura di Bologna
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, ha impugnato i provvedimenti ministeriali del 20 dicembre 2021, 10 gennaio 2022 e 16 febbraio 2022 e la nota della Questura di Bologna del 1° febbraio 2022, con i quali gli era stata applicata la sospensione dall’attività lavorativa e dalla retribuzione per il mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale previsto per il personale del comparto. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Va pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a. e le spese processuali possono essere compensate tra le parti.
La sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso.
art. 4-ter, comma 3, d.l. 44/2021, convertito con modificazioni dalla l. 76/2021
con i quali è stata disposta la sospensione dall’attività lavorativa e della retribuzione nei suoi riguardi, per mancato assolvimento all’obbligo vaccinale ex art. 4-ter, comma 3, d.l. 44/2021, convertito con modificazioni dalla l. 76/2021;
La disposizione è indicata come fondamento dell’obbligo vaccinale la cui inosservanza aveva comportato la sospensione; la sentenza non ne esamina l’interpretazione o la legittimità.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara che è venuto meno il proprio interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1106/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1107/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1108/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1986/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 478/2026 - Parma, Sezione 1
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 16450/2026 - Roma, Sezione 2B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →