Cassazione Penale, Sentenza n. 15557/2022 del 21/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, in Cassazione, della sentenza della Corte di Appello di Napoli del 26/11/2019 (resa in sede di rinvio dalla Cassazione) che aveva ritenuto penalmente responsabile Mastrolia per varie ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale con qualificazione delle condotte come "dissimulazione" e aveva confermato le statuizioni civili; il ricorrente contestava in particolare: (i) la qualificazione delle operazioni come dissimulatorie piuttosto che distrattive e la possibilità di essere ritenuto concorrente per atti posti in epoca successiva alle prime alienazioni; (ii) la mancata valutazione di specifiche prove (pagamenti, movimenti contabili e dichiarazioni dei testi) che, secondo Mastrolia, avrebbero dimostrato l'effettivo pagamento dei corrispettivi e l'assenza di finalità fraudolenta; (iii) l'omesso esame di censure ritenute decisive dalla Cassazione con riguardo alla cessione di quattro appartamenti (accollamento del debito di Simonetti) e all'assenza di prova della dismissione di certi beni mobili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Mastrolia ritenendolo complessivamente infondato. Ha confermato che la Corte di Appello di Napoli, in sede di rinvio, ha correttamente risolto l'alternativa tra "distrazione" e "dissimulazione" qualificando le operazioni come dissimulatorie, motivando con elementi concreti quali l'assenza di riscontri contabili sull'effettivo pagamento dei corrispettivi, la tempestività delle cessioni rispetto alla dichiarazione di fallimento, la successiva circolazione dei beni tra soggetti riconducibili al gruppo e la mancanza di prove a sostegno delle affermazioni difensive. La Cassazione ha altresì ritenuto inammissibile la produzione documentale nuova in sede di legittimità. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e Mastrolia è stato condannato alle spese processuali in Cassazione.
Norme richiamate
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi ai punti di diritto decisi dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento; la Corte ha ritenuto che la Corte di Appello di Napoli abbia rispettato tale obbligo nel riesaminare la qualificazione delle condotte.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso alla Cassazione è stato descritto nei limiti richiesti dall'art. 173 delle disposizioni di attuazione, con esposizione sintetica dei motivi nei limiti necessari per la decisione.
Richiamato il principio di responsabilità per concorso di persone: il terzo che abbia concorso con comportamenti non esauritivi della potenzialità offensiva può essere ritenuto responsabile se il suo apporto ha contribuito alla realizzazione di un segmento efficace del risultato illecito.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
La condanna alle spese processuali in Cassazione è stata disposta in favore della parte resistente, ai sensi della norma sulle spese processuali.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137
La trattazione scritta è stata disposta in base alla disposizione emergenziale citata, con conseguente acquisizione delle memorie scritte delle parti.
Massime di principio
- Dissimulazione vs distrazione: il giudice deve indicare in modo univoco quale delle due figure di bancarotta si ritiene integrata. La dissimulazione riguarda negozi "apparenti" volti a occultare lo stato patrimoniale; la distrazione riguarda il distacco effettivo di beni dal patrimonio. È sufficiente l'intento dissimulatorio anche se il risultato non si è concretamente realizzato.
- Concorso nel reato continuato: chi interviene in una fase successiva può essere ritenuto concorrente se il suo comportamento, pur posteriore, contribuisce a consolidare o rendere irreversibili le condotte fraudolente e la lesione degli interessi dei creditori non si era esaurita prima del suo intervento.
- Prove e presunzioni: l'assenza di riscontri contabili, la temporalità delle operazioni rispetto alla crisi e la circolazione anomala dei beni costituiscono indici di simulazione/occultamento; spetta all'imputato fornire elementi concreti e documentali per confutare tali presunzioni (semplici dichiarazioni non comprovate sono di scarsa efficacia).
- Documenti nuovi in Cassazione: documentazione non prodotta nei precedenti gradi e formata successivamente è, di regola, inammissibile in Cassazione se costituisce "prova nuova" potenzialmente incidente sul compendio istruttorio.
- Valutazione del giudice del rinvio: il giudice adito in sede di rinvio dalla Cassazione deve affrontare e decidere i punti di diritto indicati dalla sentenza di annullamento; la Corte di merito ha margine per valutare la rilevanza concreta degli elementi indicati dalla Cassazione alla luce del complessivo materiale probatorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15484/2022 del 21/04/2022
- Sentenza penale · 21 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15488/2022 del 21/04/2022
- Sentenza penale · 21 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15490/2022 del 21/04/2022
- Sentenza penale · 21 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15492/2022 del 21/04/2022
- Sentenza penale · 21 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15495/2022 del 21/04/2022
- Sentenza penale · 21 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15496/2022 del 21/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →