Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38163/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello del P.M., aveva disposto gli arresti domiciliari per 33 imputazioni di truffa aggravata (art. 640-bis c.p.) finalizzate all'indebita percezione del reddito di cittadinanza, nonché un episodio di tentata estorsione. La difesa deduceva violazione di legge (tra l'altro art. 274 lett. c) c.p.p. e norme richiamate sugli estremi della misura) e vizio di motivazione, censurando in particolare la valutazione della concretezza e dell'attualità del pericolo di reiterazione: sosteneva che lo strumento di fraudolento (reddito di cittadinanza) era stato abrogato e che la sede operativa (il CAF) era stata sequestrata, che sussisteva solo un precedente penale risalente e una singola intercettazione telefonica, il che renderebbe infondata la misura cautelare e impropria la mancata adozione di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure proposte imponevano una rivalutazione dei fatti e delle circostanze di merito, non una violazione di legge o una motivazione manifestamente illogica. Il giudice di merito aveva motivato in modo non manifestamente illogico la sussistenza del pericolo di reiterazione: numero elevato di pratiche fraudolente, uso di documentazione falsa, percezione di compensi dagli indagati, organizzazione professionale delle condotte e prossimità temporale delle condotte (fino al 2022); inoltre il sequestro della sede e la modifica normativa non escludevano la possibilità di sfruttare la rete di rapporti per nuovi reati. Conseguentemente il ricorso è stato respinto (inammissibile); la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti per l'esecuzione della misura cautelare.

Norme richiamate

  • art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai motivi di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari: la Corte ricorda che è ammissibile il ricorso solo per violazione di specifiche norme o per manifesta illogicità della motivazione; nel caso la censura si risolveva in una diversa valutazione dei fatti ed è stata quindi ritenuta non consentita.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma menzionata dal ricorrente nell'ambito delle deduzioni sulla legittimità della misura cautelare; la Corte valuta le deduzioni come critica di merito non idonea a fondare un ricorso per cassazione.

  • art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente nella contestazione dei presupposti della misura; la Corte non ha ritenuto sussistere una violazione normativa o una motivazione manifestamente illogica riconducibile a questa norma.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sostanziale riferita all'ipotesi di estorsione contestata in capo alla ricorrente; la sentenza utiliza la fattispecie tra i fatti rilevanti per valutare la pericolosità e l'organizzazione dell'attività illecita.

  • art. 640-bis cod. pen.

    Fattispecie sostanziale contestata (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). La Corte conferma che la rilevanza dell'elevato numero di pratiche fraudolente e delle modalità organizzative può giustificare la misura cautelare per pericolo di reiterazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in ragione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Norma regolamentare richiamata relativamente agli adempimenti della cancelleria per l'esecuzione della misura cautelare; la Corte dispone l'adozione di tali adempimenti.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è luogo per riesaminare la valutazione in fatto del giudice di merito: i ricorsi avverso provvedimenti cautelari sono ammissibili in cassazione solo per violazione di legge o per motivazione manifestamente illogica, non per una diversa valutazione delle circostanze di fatto.
  • Il pericolo di reiterazione non richiede la prova dell'imminenza di un nuovo reato: può fondarsi sulla continuità della pericolosità, sulla prossimità temporale dei fatti e sulla prova di un'attività organizzata e professionale (molteplicità di pratiche fraudolente, uso di documenti falsi, richiesta di compensi).
  • Il sequestro della sede operativa o la modificazione normativa dello strumento illecito (es. abrogazione della misura che era oggetto di frode) non eliminano automaticamente il pericolo di reiterazione se permangono reti di rapporti, competenze e capacità organizzative che possono essere riutilizzate per nuove condotte.
  • Le censure che chiedono una diversa lettura degli elementi di fatto (es. valutare irrilevante un precedente o una intercettazione) sono inammissibili in cassazione se non accompagnate dalla dimostrazione di una violazione di norme o di una manifesta illogicità del ragionamento del giudice di merito.
  • In caso di ricorso inammissibile per ragioni imputabili alla parte, è possibile la condanna alle spese processuali e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.