Cassazione Penale, Sentenza n. 26023/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma in appello della condanna per estorsione. Le censure principali riguardano: 1) la presunta erronea valutazione della credibilità della persona offesa e la mancata riapertura dell'istruttoria alla luce di nuove prove; 2) la mancata riconduzione della condotta nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.); 3) la mancata derubricazione in tentativo di estorsione; 4) il mancato riconoscimento di attenuanti, tra cui il danno di minima entità e la partecipazione di minima importanza, nonché la richiesta di piena estensione delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione dei minimi edittali; 5) istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto legittima e congrua la motivazione della Corte territoriale sulla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa (tenendo conto dell'esistenza di altro procedimento penale con coimputati), e ha escluso la necessità di rinnovare l'istruttoria. Ha respinto la riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni per assenza di titolo valido che giustificasse la pretesa. Ha inoltre affermato che l'estorsione si può ritenere consumata anche quando è stato predisposto l'intervento di polizia e l'arresto è immediato, richiamando orientamento consolidato della giurisprudenza; quindi la contestazione in termini di tentativo è infondata. Ha ritenuto non ravvisabili le attenuanti invocate (danno di minima entità, partecipazione minima, attenuanti generiche nella massima estensione), in ragione della gravità e della pluralità delle condotte, della presenza di minacce evocative di pericolo e degli elementi probatori (presenza al momento della consegna, tentativo di disfarsi della busta con il denaro, messaggi dal cellulare della Ghirardi). Ha dichiarato inammissibile la richiesta di rinvio per legittimo impedimento perché in Cassazione la partecipazione personale dell'imputato non è prevista e il processo è valido con la notifica al difensore; per l'inammissibilità ha condannato i ricorrenti alle spese e al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, di € 3.000,00 (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Consente la trattazione del ricorso con le forme previste per il periodo emergenziale; rilevato che in Cassazione non è necessaria la presenza personale dell'imputato e l'udienza è valida con la notifica al difensore abilitato
Codice penale, art. 393 (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)
La Corte ha escluso la ricostruzione della condotta come esercizio arbitrario di un proprio diritto in quanto mancava titolo giustificativo idoneo a trasformare la pretesa in legittima
Codice penale, art. 62, n. 4 (attenuante prevista)
La Corte ha ritenuto non applicabile l'attenuante invocata stante la valutazione del ruolo e della gravità delle condotte e la pluralità delle occasioni
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di somme a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto il versamento di € 3.000,00
Massime di principio
- In Cassazione i profili di merito soggetti a valutazione della credibilità appartengono al giudice del fatto: la Corte di legittimità non è luogo per una riesamina globale della prova salvo che emergano vizi logici, omissioni decisive o illogicità manifeste.
- La presenza di altri procedimenti penali tra gli stessi soggetti non esclude automaticamente la sussistenza della costrizione estorsiva: i rapporti interni all'associazione criminale possono presentare dinamiche asimmetriche e richieste minacciose tra partecipanti.
- L'estorsione si considera consumata quando la costrizione induce la vittima a compiere l'altrimenti non voluta attività (es. consegna di denaro), indipendentemente dal fatto che fosse pianificato l'intervento della polizia o che il denaro non fosse poi materialmente disponibile in piena libertà agli imputati.
- La qualificazione della fattispecie come 'esercizio arbitrario delle proprie ragioni' richiede l'esistenza di un titolo giuridico effettivamente opponibile: l'affermazione di un procedimento penale in corso non vale di per sé a legittimare richieste estorsive.
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti come 'partecipazione di minima importanza' o 'danno di minima entità' è necessario fornire elementi probatori chiari sul ruolo marginale e sull'effettivo danno patrimoniale; la mera presenza o una condotta non esclusiva difficilmente bastano.
- In Cassazione la mancata partecipazione personale dell'imputato all'udienza non costituisce di per sé motivo valido di rinvio: il processo si svolge con la regolare notifica al difensore delle giurisdizioni superiori.
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