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Sentenza

Sentenza del 23/01/2019 n. 1752 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti avevano impugnato gli avvisi di accertamento Irpef emessi in relazione alla cessione di un terreno, il cui maggior valore era stato determinato dall'Amministrazione finanziaria ai fini dell'imposta di registro. La C.T.P. di Mantova aveva respinto il ricorso, mentre la C.T.R. di Milano, sezione distaccata di Brescia, aveva parzialmente accolto l'appello riconoscendo l'applicabilità del regime della tassazione separata. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dei ricorsi introduttivi per incompetenza territoriale dell'Ufficio destinatario della notifica e, dall'altro, la violazione della disciplina sulla tassazione separata, sostenendo che i contribuenti avessero rinunciato a tale regime compilando il quadro RL della dichiarazione dei redditi.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di merito, dichiarando il ricorso dell'Agenzia delle Entrate inammissibile perché notificato oltre il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. La sentenza impugnata era stata depositata il 21 dicembre 2010 e il termine scadeva il 6 febbraio 2012, mentre il ricorso era stato notificato il 7 febbraio 2012. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • Art. 327 c.p.c.

    termine c.d. lungo per l'impugnazione

    Il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine lungo decorrente dal deposito della sentenza, quando non opera un termine breve derivante dalla notificazione della decisione. Il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • Art. 112 c.p.c.

    La norma impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente sottoposte al suo esame. Tuttavia, nella vicenda esaminata, la relativa censura non è stata valutata perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.

  • T.U.I.R., art. 16, comma 1, lett. g-bis, e comma 3

    regime della tassazione separata

    La disposizione disciplina l'applicazione della tassazione separata a determinate plusvalenze, ma la Corte non ha esaminato nel merito se la compilazione del quadro RL comportasse la rinuncia a tale regime, poiché il ricorso era tardivo.

Massime di principio

  • Il rispetto dei termini processuali per proporre impugnazione è una condizione preliminare: se il ricorso è tardivo, il giudice non esamina neppure eventuali motivi di merito fondati.
  • Per calcolare il termine lungo occorre individuare con precisione la data di deposito della sentenza e verificare il giorno esatto di scadenza, considerando anche le regole sul computo dei termini e le eventuali proroghe applicabili.
  • Una notifica effettuata anche un solo giorno dopo la scadenza può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione e rendere definitiva la decisione impugnata.
  • Le questioni relative alla tassazione separata, alla compilazione della dichiarazione dei redditi o alla competenza territoriale restano prive di esame quando l'impugnazione è processualmente inammissibile.
  • In una situazione analoga, prima di valutare la fondatezza dei motivi di ricorso è necessario verificare la tempestività dell'impugnazione e documentare la data di deposito e quella di notificazione.

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