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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33606/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo relativo alla sospensione condizionale della pena. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato o comunque deciso in senso sfavorevole alla sua posizione, deducendo un unico motivo di violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Secondo il ricorrente, il beneficio non sarebbe stato negato correttamente. La Corte di cassazione rileva però che la decisione di merito si era fondata su una valutazione prognostica sfavorevole, giustificata dalla reiterazione nel tempo della condotta illecita e dalla commissione di ulteriori fatti illeciti, nonché dalla rilevata propensione a delinquere desunta dalla reiterazione dei reati di truffa e dalle modalità dell'azione, anche in condizioni di minorata difesa della vittima.

Norme richiamate

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale della pena può essere negata quando la valutazione prognostica del giudice di merito è sfavorevole in ordine alla futura astensione dal reato, purché il diniego sia sorretto da motivazione logica e non meramente fondata sulla gravità astratta del reato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando il giudice di merito formula un giudizio prognostico sfavorevole sulla futura astensione dell'imputato dalla commissione di reati, basato su elementi concreti della personalità e del comportamento.
  • La motivazione sul mancato riconoscimento del beneficio non è illogica se non si limita alla sola gravità astratta del reato, ma valorizza la reiterazione delle condotte illecite, ulteriori fatti di reato e la capacità a delinquere desumibile dal caso concreto.
  • In sede di legittimità, la censura che si risolva nella richiesta di una diversa valutazione di merito su elementi prognostici e personalità dell'imputato è manifestamente infondata quando la motivazione della sentenza impugnata sia coerente e non contraddittoria.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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