Sentenza n. 80/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, sezione prima, 5 giugno 2023, n. 230, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che aveva respinto il ricorso contro l’annullamento in autotutela della SCIA e l’ingiunzione di demolizione di due tettoie
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano la sentenza di primo grado e il provvedimento comunale sotto quattro profili. In primo luogo, deducevano erronea qualificazione delle opere come nuova costruzione, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e motivazione apparente, sostenendo che le tettoie fossero strutture leggere, prive di fondazioni permanenti, ancorate provvisoriamente al terreno e riconducibili al mero rinnovo di una pavimentazione preesistente. In secondo luogo, lamentavano l’illegittimità dell’autotutela per superamento del termine ragionevole previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990, negando una falsa rappresentazione dei fatti nella SCIA. In terzo luogo, contestavano il rilievo attribuito alla collocazione delle tettoie a circa 25 centimetri dal muro perimetrale, anziché in aderenza, sostenendo che si trattasse di una scelta esecutiva marginale dettata dallo smaltimento delle acque piovane. In quarto luogo, deducevano l’irrilevanza attribuita alla violazione dell’art. 85 delle NTA del PRG e prospettavano disparità di trattamento rispetto a opere asseritamente identiche realizzate dal proprietario confinante sulla base di una SCIA.
La decisione
L’appello è stato integralmente respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la tettoia, avente superficie complessiva di 30,66 mq, realizzata con pannelli sandwich sostenuti da pilastri in legno stabilmente ancorati a un terreno pavimentato e separata dal fabbricato principale, costituisse una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001. Le dimensioni, la stabilità, le caratteristiche strutturali e l’autonoma fruibilità erano incompatibili con la nozione di tettoia leggera. Il criterio della precarietà non è stato ritenuto decisivo: esso riguarda la destinazione dell’opera a essere rimossa una volta cessata un’esigenza contingente e non coincide con l’uso saltuario o stagionale. Nel caso concreto, la protezione di automezzi privati dagli agenti atmosferici integrava un’esigenza durevole, anche se non necessariamente quotidiana. La SCIA, utilizzata per un intervento subordinato a permesso di costruire, era inidonea a legittimare le opere e non poteva consolidarsi; l’intervento comunale rientrava quindi nei poteri di vigilanza edilizia ex art. 27 d.P.R. 380/2001 e non era soggetto ai limiti temporali dell’autotutela decisoria. In ogni caso, sussisteva anche una non corrispondenza oggettiva tra quanto dichiarato e quanto realizzato: la SCIA indicava ancoraggio provvisorio, superfici inferiori a 20 mq per ciascuna tettoia e accostamento al muro, mentre le opere presentavano ancoraggio stabile, superficie complessiva superiore a 30 mq e distacco di circa 25 centimetri. Tale difformità integrava falsa rappresentazione dei fatti e consentiva comunque l’esercizio dell’autotutela oltre i termini ordinari ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990. Il diverso posizionamento rispetto al muro non costituiva autonoma ragione decisoria, ma rappresentava un ulteriore elemento della difformità complessiva e avrebbe richiesto la presentazione di una variante. La censura urbanistica relativa all’art. 85 delle NTA è stata ritenuta irrilevante, perché l’assenza di un valido titolo edilizio forniva già autonomo fondamento al provvedimento; la questione della non assentibilità urbanistica avrebbe potuto rilevare, in particolare, ai fini di un’eventuale sanatoria. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento, poiché non era stata dimostrata l’identità delle situazioni comparate e l’eventuale illegittimità di titoli rilasciati a terzi non può legittimare interventi contra legem. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001
La realizzazione di una tettoia costituisce nuova costruzione e richiede il permesso di costruire quando il manufatto presenta solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o collegamento fisso a un edificio preesistente.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
La falsa rappresentazione dei fatti consente l’esercizio dell’autotutela oltre i termini ordinari; nel caso concreto la non corrispondenza tra caratteristiche dichiarate e opere realizzate integrava tale presupposto.
Il potere comunale di vigilanza e repressione degli abusi edilizi può essere esercitato quando una SCIA sia stata utilizzata per un intervento totalmente estraneo al suo ambito applicativo e quindi realizzato sine titulo; tale potere non è soggetto ai limiti temporali dell’autotutela decisoria.
art. 85 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Popoli
La previsione urbanistica relativa alla zona B4, che escludeva ulteriori edificazioni per esaurimento della capacità edificatoria, costituiva una motivazione aggiuntiva, non necessaria alla legittimità del provvedimento già fondato sull’inidoneità della SCIA e sull’assenza di un valido titolo edilizio.
legge regionale 4 marzo 2016, n. 8
Il provvedimento comunale aveva richiamato la mancanza dell’autorizzazione sismica quale ulteriore profilo di illegittimità delle opere; la sentenza non sviluppa però uno specifico esame decisorio di tale profilo.
Massime di principio
- Una tettoia richiede il permesso di costruire quando, per dimensioni, caratteristiche strutturali, stabilità e immobilizzazione al suolo, costituisce un’innovazione dell’assetto edilizio e territoriale; la qualificazione non dipende esclusivamente dai materiali impiegati o dall’assenza di fondazioni tradizionali.
- La nozione di tettoia leggera, sottratta al regime del permesso di costruire, riguarda strutture prive di autonomia strutturale e funzionale, poste a servizio dell’edificio principale e destinate a offrire un riparo meramente temporaneo dagli agenti atmosferici.
- La precarietà urbanistico-edilizia richiede che l’opera sia destinata sin dall’origine alla rimozione una volta cessata l’esigenza contingente e non coincide con l’utilizzo saltuario, occasionale o stagionale; anche un uso non quotidiano può soddisfare un’esigenza stabile nel tempo.
- Quando una SCIA viene utilizzata per un intervento che richiede il permesso di costruire, essa è inidonea a legittimare l’intervento e non può consolidarsi; l’amministrazione può esercitare in ogni momento i poteri di vigilanza e repressione dell’abuso edilizio ai sensi dell’art. 27 d.P.R. 380/2001, senza soggiacere ai limiti temporali dell’autotutela decisoria.
- La non corrispondenza oggettiva tra le caratteristiche dichiarate nella SCIA e quelle dell’opera realizzata, quando incide sulla qualificazione urbanistico-edilizia dell’intervento, integra falsa rappresentazione dei fatti e consente l’esercizio dell’autotutela oltre i termini ordinari.
- L’eventuale rilascio illegittimo di titoli edilizi a favore di terzi non attribuisce al privato il diritto a ottenere o conservare un intervento contra legem; la disparità di trattamento richiede inoltre la rigorosa dimostrazione dell’identità delle situazioni comparate.
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