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Ordinanza

Ordinanza n. 4130/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'ottemperanza della sentenza del Tar sede di Roma, sezione seconda ter, n. 17139/2023, pubblicata il 16.11.2023, a definizione del ricorso r.g.n. 12659/2022

Giustizia amministrativa202403063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto della Corte d'appello di Roma, relativo a somme dovute a titolo di equa riparazione, nonché mancata esecuzione delle successive pronunce e ordinanze adottate in sede di ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte d'appello di Roma in un giudizio di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001. Con sentenza n. 17139/2023 il TAR aveva accolto la domanda e ordinato al Ministero della Giustizia di eseguire il decreto entro sessanta giorni, nominando, in caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta. Poiché il pagamento non risultava effettuato, il ricorrente ha successivamente proposto reclami e incidenti di esecuzione ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a., chiedendo la sostituzione dei commissari nominati e la prosecuzione dell'attività esecutiva. Dopo la sentenza n. 11563/2025, che aveva revocato il precedente commissario e previsto la nomina di un dirigente ministeriale, l'ordinanza n. 17349/2025 aveva disposto l'individuazione di un nuovo commissario ad acta, il quale avrebbe dovuto eseguire il giudicato entro sessanta giorni. Con l'ulteriore reclamo notificato e depositato il 13 febbraio 2026, il ricorrente ha dedotto che, nonostante la notificazione dell'ordinanza al Ministero il 9 ottobre 2025 e una dettagliata richiesta di pagamento, le somme non erano state corrisposte. Ha indicato un importo complessivo di euro 1.175,47, oltre accessori, comprendente compensi, rimborsi forfettari e contributo unificato, e ha chiesto la sostituzione del commissario ad acta con altro soggetto incaricato di provvedere al pagamento.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso definitivamente sull'ulteriore reclamo né ha disposto, allo stato, la sostituzione del commissario ad acta o la quantificazione delle somme nel dispositivo. Ritenendo necessari chiarimenti documentati sullo stato della procedura di pagamento, ha assegnato al commissario ad acta già nominato il termine di venti giorni per riferire. La causa è stata rinviata per la prosecuzione alla camera di consiglio del 1° aprile 2026. L'ordinanza ha quindi natura istruttoria e interlocutoria.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    reclamo proposto ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dei reclami del ricorrente nell'ambito del giudizio di ottemperanza.

  • l. 24 marzo 2001, n. 89

    equa riparazione ai sensi della L.n. 89/2001

    Costituisce la base normativa del decreto della Corte d'appello di Roma posto in esecuzione.

  • art. 5 sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89

    rispondente ai requisiti indicati dall’art. 5 sexies, comma 8, della L. n. 89 del 2001

    È richiamato per individuare i requisiti del dirigente ministeriale da nominare commissario ad acta.

  • art. 5 sexies l. 24 marzo 2001, n. 89, come modificato dall’art. 1, comma 817, lett. m), l. 30 dicembre 2024, n. 20

    in virtù di quanto ora dispone l’art. 5 sexies, legge 24 marzo 2001, n. 89, nel testo da ultimo novellato dall’art. 1, comma 817, lett. m), L. 30 dicembre 2024, n. 20

    La disposizione novellata è stata applicata nella precedente ordinanza n. 17349/2025 per imporre al Capo Dipartimento l'individuazione del nuovo commissario ad acta entro quindici giorni, con successivo termine di sessanta giorni per l'esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il creditore deduce la persistente mancata esecuzione del giudicato e chiede la sostituzione del commissario ad acta, il giudice può disporre preliminarmente l'acquisizione di chiarimenti documentati sullo stato della procedura esecutiva, assegnando al commissario un termine e rinviando la decisione sulla sostituzione e sulle ulteriori misure.
  • La nomina del commissario ad acta non esaurisce il giudizio di ottemperanza: il giudice conserva poteri di vigilanza sull'esecuzione e può revocare o sostituire il commissario in caso di mancato adempimento, previa verifica dello stato dell'attività esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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