Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27666/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di bilanciamento tra circostanze, alla determinazione della pena e alla concessione della sospensione condizionale della pena. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo davanti a diverso magistrato. Il motivo relativo all'art. 165 è stato assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugna la sentenza del Tribunale di Bergamo per: (1) omissione del giudizio di bilanciamento tra la recidiva specifica infraquinquennale e le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); (2) carenza di motivazione sulla ragione per cui è stata concessa la sospensione condizionale della pena nonostante l'esistenza di altre condanne definitive successive, complessivamente pari a anni 5 e mesi 10; (3) violazione dell'art. 165, secondo comma, c.p., poiché la sospensione condizionale è stata concessa per la seconda volta senza subordinarla all'adempimento di obblighi previsti dall'art. 165, primo comma.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 commi 4 e 5

    art. 73 commi 4 e 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale che definisce il reato per cui l'imputato è stato condannato; citata per individuare il fatto storico-giuridico oggetto del processo

  • codice penale, art. 99 commi 1 e 2 n. 1

    art. 99 commi 1 e 2 n. 1 cod. pen.

    Norma che disciplina l'aggravante applicata al fatto contestato; rilevante ai fini del trattamento sanzionatorio

  • codice penale, art. 62-bis

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche: la loro applicazione impone al giudice di effettuare il bilanciamento con eventuali aggravanti soggettive (es. recidiva)

  • codice penale, art. 164 ultimo comma

    art. 164, ultimo comma, cod. pen.

    Consente, in via eccezionale, di concedere per la seconda volta la sospensione condizionale purché la pena cumulata non superi i limiti dell'art. 163 e solo se la condanna sospesa è l'unica precedente sospesa; non si applica se sono state inflitte altre condanne non sospese prima della pena da infliggere

  • codice penale, art. 163

    Fissa i limiti massimi complessivi di pena entro cui può essere concessa la sospensione condizionale; utilizzato per valutare la cumulazione delle pene ai fini della sospensione

  • codice penale, art. 165 secondo comma

    art. 165 secondo comma cod. pen.

    Regola le condizioni e i limiti per la concessione della sospensione condizionale in caso di reiterazione del beneficio; richiede che, in determinate ipotesi, la seconda concessione possa essere subordinata all'adempimento di obblighi previsti dall'art. 165, primo comma

Massime di principio

  • Quando si riconoscono attenuanti generiche il giudice deve esplicitamente bilanciarle con la recidiva: l'omessa motivazione su questo punto è motivo di cassazione
  • La concessione della sospensione condizionale va motivata considerando tutte le condanne definitive del soggetto, comprese quelle intervenute successivamente al fatto per cui si procede; la presenza di condanne irrevocabili successive rileva nella valutazione
  • L'art. 164, ultimo comma, consente la seconda sospensione condizionale solo se la condanna sospesa è l'unica precedente sospesa; non può essere applicata quando prima della pena da irrogare esistono altre condanne non sospese
  • Se si concede la sospensione condizionale per la seconda volta, il giudice deve valutare se porre obblighi ai sensi dell'art. 165 e motivare la decisione; l'assenza di motivazione su questo punto può comportare annullamento
  • In presenza di questioni sul trattamento sanzionatorio (bilanciamento circostanze, cumulazione pene, sospensione) la Corte di cassazione può limitare l'annullamento a tali punti e disporre il rinvio per nuovo giudizio davanti a diverso magistrato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.