Cassazione Penale, Sentenza n. 27666/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di bilanciamento tra circostanze, alla determinazione della pena e alla concessione della sospensione condizionale della pena. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo davanti a diverso magistrato. Il motivo relativo all'art. 165 è stato assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la sentenza del Tribunale di Bergamo per: (1) omissione del giudizio di bilanciamento tra la recidiva specifica infraquinquennale e le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); (2) carenza di motivazione sulla ragione per cui è stata concessa la sospensione condizionale della pena nonostante l'esistenza di altre condanne definitive successive, complessivamente pari a anni 5 e mesi 10; (3) violazione dell'art. 165, secondo comma, c.p., poiché la sospensione condizionale è stata concessa per la seconda volta senza subordinarla all'adempimento di obblighi previsti dall'art. 165, primo comma.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 commi 4 e 5
art. 73 commi 4 e 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale che definisce il reato per cui l'imputato è stato condannato; citata per individuare il fatto storico-giuridico oggetto del processo
codice penale, art. 99 commi 1 e 2 n. 1
art. 99 commi 1 e 2 n. 1 cod. pen.
Norma che disciplina l'aggravante applicata al fatto contestato; rilevante ai fini del trattamento sanzionatorio
Disciplina le circostanze attenuanti generiche: la loro applicazione impone al giudice di effettuare il bilanciamento con eventuali aggravanti soggettive (es. recidiva)
codice penale, art. 164 ultimo comma
art. 164, ultimo comma, cod. pen.
Consente, in via eccezionale, di concedere per la seconda volta la sospensione condizionale purché la pena cumulata non superi i limiti dell'art. 163 e solo se la condanna sospesa è l'unica precedente sospesa; non si applica se sono state inflitte altre condanne non sospese prima della pena da infliggere
Fissa i limiti massimi complessivi di pena entro cui può essere concessa la sospensione condizionale; utilizzato per valutare la cumulazione delle pene ai fini della sospensione
codice penale, art. 165 secondo comma
art. 165 secondo comma cod. pen.
Regola le condizioni e i limiti per la concessione della sospensione condizionale in caso di reiterazione del beneficio; richiede che, in determinate ipotesi, la seconda concessione possa essere subordinata all'adempimento di obblighi previsti dall'art. 165, primo comma
Massime di principio
- Quando si riconoscono attenuanti generiche il giudice deve esplicitamente bilanciarle con la recidiva: l'omessa motivazione su questo punto è motivo di cassazione
- La concessione della sospensione condizionale va motivata considerando tutte le condanne definitive del soggetto, comprese quelle intervenute successivamente al fatto per cui si procede; la presenza di condanne irrevocabili successive rileva nella valutazione
- L'art. 164, ultimo comma, consente la seconda sospensione condizionale solo se la condanna sospesa è l'unica precedente sospesa; non può essere applicata quando prima della pena da irrogare esistono altre condanne non sospese
- Se si concede la sospensione condizionale per la seconda volta, il giudice deve valutare se porre obblighi ai sensi dell'art. 165 e motivare la decisione; l'assenza di motivazione su questo punto può comportare annullamento
- In presenza di questioni sul trattamento sanzionatorio (bilanciamento circostanze, cumulazione pene, sospensione) la Corte di cassazione può limitare l'annullamento a tali punti e disporre il rinvio per nuovo giudizio davanti a diverso magistrato
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