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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7925/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Maresca impugnava l'ordinanza che dichiarava inammissibile la detenzione domiciliare e rigettava le istanze di affidamento in prova e di semilibertà. Il Tribunale di Sorveglianza aveva ritenuto che il ricorrente fosse recidivo per gravi reati contro il patrimonio, non avesse mostrato un'evoluzione positiva della personalità, e non risultasse documentata una seria prospettiva risocializzante (la presunta proposta di lavoro era una mera copia senza attestazione dell'identità del datore). I giudici avevano anche valorizzato informative dei Carabinieri e la situazione familiare (affiliazione del padre al clan camorristico) per motivare la prosecuzione della detenzione al fine di fronteggiare la pericolosità sociale. In cassazione il ricorso denunciava violazione dell'art. 47 ord. pen. e vizio di motivazione, contestando la valutazione delle informazioni di polizia e sostenendo invece il valore della relazione UEPE e della proposta lavorativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato: (i) l'inammissibilità della detenzione domiciliare percheé il residuo di fine pena eccedeva il limite di legge per l'ammissione/prosecuzione della misura alternativa; (ii) la legittimità della valutazione del Tribunale di Sorveglianza circa l'idoneità delle misure alternative (affidamento in prova e semilibertà), poiché il giudizio prognostico sulla risocializzazione è rimesso al merito e risultava adeguatamente motivato con riferimento ai reati commessi, ai precedenti, alle pendenze e alle informative di polizia, nonché alla condotta carceraria e agli esiti dell'indagine socio-familiare. La Cassazione ha quindi confermato che la relazione UEPE non contrasta la motivazione del Tribunale; ha ritenuto che la proposta lavorativa non fosse adeguatamente documentata; e ha affermato che la mancata dimostrazione di un autentico ravvedimento può giustificare la cautela nell'ammissione ai benefici. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    Riferimento alla disciplina delle misure alternative e al criterio del giudizio prognostico sulla volontaà di rieducazione; la Corte rileva che la violazione dedotta non emergeva e che il giudizio prognostico è rimesso al merito se adeguatamente motivato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La detenzione domiciliare è inammissibile se il residuo di pena supera i limiti di legge: verificare sempre il calcolo del residuo pena prima di proporre istanze
  • Affidamento in prova e semilibertà richiedono una valutazione prognostica basata su elementi concreti di rieducazione: condotta carceraria, osservazioni socio-familiari, assenza di nuove denunce e autentico ravvedimento
  • Una relazione UEPE favorevole è rilevante ma non vincolante: il giudice di merito può prevalere se sussistono elementi contrari (prevedibili reati recenti, pendenze, informative di polizia)
  • Le proposte di lavoro o reinserimento devono essere documentate e verificabili (identità del datore, impegni scritti, concrete prospettive occupazionali) per pesare efficacemente nella decisione
  • La valutazione sull'idoneità delle misure alternative è ampiamente discrezionale: può essere confermato in Cassazione se la motivazione del giudice di merito è logica, congrua e fondata su rilievi probatori
  • Se si contesta l'uso di informative di polizia, è utile produrre elementi che le contrastino o che dimostrino la modifica del comportamento (documentazione del percorso trattamentale, attestazioni di terzi, assenza di ulteriori addebiti)
  • In assenza di prova di un sincero processo di autocritica e di progressi trattamentali, il Tribunale può legittimamente richiedere un ulteriore periodo di osservazione prima di concedere benefici

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