Cassazione Penale, Sentenza n. 31451/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma contestando la applicazione dell'art. 69, comma 3, cod.pen. e denunciando la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. in quanto, secondo il ricorrente, i giudici avevano bilanciato in regime di equivalenza l'aggravante della violenza sulle cose con le attenuanti generiche e tuttavia avevano inflitto una pena pecuniaria di euro 600,00, superiore al massimo edittale previsto per il furto semplice (art. 624 c.p., massimo euro 516), rendendo così la sanzione abnorme.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo all'abnormità della pena pecuniaria rispetto al massimo edittale del furto semplice, posto che l'aggravante era stata bilanciata dalle attenuanti generiche in equivalenza. Tuttavia, dopo aver rilevato la modifica del regime di procedibilità operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (che ha reso il furto procedibile a querela, salvo alcune eccezioni), la Corte ha verificato che la persona offesa non aveva presentato querela nei termini transitori previsti (art. 85 d.lgs. n. 150/2022). La querela successiva presentata in data 06/06/2023 è risultata tardiva rispetto al termine di novanta giorni e pertanto la Corte ha dichiarato l'improcedibilità del reato per mancanza di querela. In applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. e dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod.proc.pen., la sentenza è stata annullata senza rinvio e il reato è stato dichiarato estinto per improcedibilità.
Norme richiamate
La fattispecie è stata valutata dalla Corte come furto semplice (con riferimento ai limiti edittali della relativa pena) una volta che l'aggravante è stata bilanciata con le attenuanti generiche
Codice penale, art. 625, comma 1, n. 2
aggravante per violenza sulle cose
L'aggravante per violenza sulle cose era stata contestata e riconosciuta in fatto, ma poi bilanciata con le attenuanti generiche in regime di equivalenza
rapina impropria (menzionata nel percorso giudiziario)
La Corte di Cassazione aveva già ritenuto in precedenza che la ricostruzione della sussistenza del delitto ex art. 624-bis non fosse adeguatamente motivata
ricettazione (menzionato come riqualificazione nel procedimento)
Nella fase processuale il reato era stato in parte riqualificato sotto profili diversi, ma la decisione di merito finale ha qualificato il fatto come furto
Codice penale, art. 69, comma 3
regole di determinazione della pena in presenza di circostanze aggravanti o attenuanti
L'art. 69 è stato invocato dal ricorrente per censurare il bilanciamento delle circostanze; la Corte ha ritenuto che il corretto bilanciamento conduceva a mantenere la pena nei limiti edittali del furto semplice
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. i)
introduzione della procedibilità a querela per il reato di furto anche se aggravato ai sensi dell'art. 625 c.p., con specifiche esclusioni
Ha reso il furto (anche se aggravato ai sensi dell'art. 625, salvo eccezioni) perseguibile a querela della persona offesa, incidendo sulla procedibilità del procedimento in corso
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 85
disposizioni transitorie: termine per la presentazione della querela di novanta giorni dall'entrata in vigore per i fatti commessi anteriormente
Ha previsto che per i reati divenuti procedibili a querela il termine per la querela decorre dalla data di entrata in vigore (90 giorni), termine che, se non rispettato, rende il reato improcedibile
Codice di procedura penale, art. 129
immediatezza della pronuncia su determinate eccezioni processuali
La declaratoria di improcedibilità per mancanza della querela deve essere pronunciata immediatamente in ogni stato e grado del processo
Codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. a)
effetto delle pronunce della Corte di Cassazione
Consente alla Corte di annullare senza rinvio la sentenza quando il reato è estinto o per altre cause che non richiedono un nuovo giudizio; applicato per annullare senza rinvio per improcedibilità
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
motivazione del ricorso per cassazione
Norma richiamata nel motivo di cassazione relativo ai vizi di motivazione e alla violazione di legge, contestata dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena
Massime di principio
- Se un'aggravante è stata bilanciata in regime di equivalenza con le attenuanti generiche, la pena deve restare nei limiti edittali della fattispecie non aggravata; l'inflazione della sanzione pecuniaria oltre il massimo edittale può configurare abnormità impugnabile
- Dopo il d.lgs. n. 150/2022 il reato di furto è, in linea di principio, procedibile a querela per i fatti già commessi: per i reati anteriori all'entrata in vigore la querela deve essere proposta entro 90 giorni dall'entrata in vigore, se la persona offesa era già a conoscenza del fatto
- La mancata presentazione della querela entro il termine transitorio previsto determina l'improcedibilità del reato e impone la declaratoria immediata, in ogni stato e grado del processo
- L'autorità giudiziaria non è tenuta a notificare alla persona offesa il mutamento del regime di procedibilità né a compiere ricerche d'ufficio sulla eventuale presentazione della querela, salvo il caso in cui sia stato applicato una misura cautelare (in cui il termine è ridotto e l'autorità deve effettuare ricerche)
- La proposizione tardiva della querela non sanerà l'inesistenza della querela entro il termine transitorio: la querela presentata oltre il termine non evita l'improcedibilità
- In Cassazione, questioni processuali sopravvenute (come la modifica del regime di procedibilità) possono prevalere su profili meramente sanzionatori, conducendo all'annullamento senza rinvio per estinzione del reato
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