Cassazione Civile, Ordinanza n. 30325/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha presentato istanza di rimborso dell'addizionale IRES c.d. "Robin Hood Tax" versata per gli anni 2008 e 2009, per un importo di Euro 1.080.267,00, assumendo che la norma istitutiva fosse stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 10 del 2015 e che tale declaratoria dovesse operare retroattivamente anche per i rapporti non esauriti. Poiché l'Amministrazione non rispondeva, si formava il silenzio-rifiuto, impugnato davanti ai giudici tributari. In primo grado e in appello il rimborso veniva negato. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione delle norme costituzionali e dell'art. 30 l. n. 87/1953, sostenendo che una norma dichiarata incostituzionale non può continuare a regolare rapporti anteriori; 2) violazione dei parametri costituzionali, della Carta dei diritti fondamentali UE e della CEDU, per l'asserita lesione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva derivante dalla mancata retroattività della declaratoria; 3) nullità della sentenza e violazione del diritto UE, assumendo che l'addizionale avesse alterato la concorrenza e potesse integrare un aiuto di Stato, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La ricorrente insisteva inoltre per una nuova rimessione alla Corte costituzionale.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, ribadendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015 ha differito espressamente gli effetti della declaratoria di illegittimità al giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con conseguente esclusione della retroattività per i periodi d'imposta anteriori. Ha quindi confermato che il rimborso dell'addizionale spetta solo per i versamenti effettuati dalla data indicata dalla Consulta in poi, non per gli anni 2008 e 2009. Ha respinto anche il terzo motivo, rilevando che la questione di diritto UE era infondata e non necessitava di rinvio pregiudiziale: la tassazione di extraprofitti di determinate categorie non integra di per sé una restrizione alla concorrenza né un aiuto di Stato, e nel caso concreto non risultava un vantaggio selettivo per altri operatori. La Corte ha inoltre condannato la società alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come disciplina ordinaria dell'IRES rispetto alla quale si collocava la maggiorazione contestata
art. 81, commi 16, 17 e 18, d.l. n. 112/2008
norma istitutiva dell'addizionale IRES c.d. Robin Hood Tax, dichiarata incostituzionale ma con effetti differiti
richiamato per la regola generale degli effetti delle sentenze di incostituzionalità
artt. 136 e 137 Cost.
richiamati per il principio di cessazione di efficacia della norma incostituzionale e per l'irrevocabilità della pronuncia della Corte costituzionale
artt. 3, 24, 111, 113 e 117 Cost.
invocati dalla ricorrente per censurare la mancata retroattività e la pretesa lesione della tutela giurisdizionale effettiva
artt. 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
invocati dalla ricorrente a tutela del diritto di proprietà e del diritto a un ricorso effettivo
artt. 6 e 13 CEDU
richiamati dalla ricorrente a sostegno del diritto a un equo processo e a un ricorso effettivo
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela dei beni e dell'aspettativa restitutoria
artt. 3, 10, 81, 87, 88 e 28 Trattato CE
invocati dalla ricorrente per dedurre contrasto con libera concorrenza e disciplina degli aiuti di Stato; la Corte ne esclude la violazione
artt. 107 e 108 TFUE
richiamati come parametri in tema di aiuti di Stato, ma ritenuti non violati nel caso concreto
art. 34 TFUE
richiamato dalla ricorrente quale parametro in tema di libera circolazione e concorrenza
richiamato per affermare che la Cassazione può decidere nel merito quando la questione è di puro diritto e non richiede accertamenti di fatto
art. 267 TFUE
richiamato in relazione all'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, escluso perché la soluzione era chiara
art. 111 Cost.
richiamato a fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo
art. 137, terzo comma, Cost.
richiamato per affermare che contro la pronuncia della Corte costituzionale non è ammessa impugnazione
Massime di principio
- Quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità di una norma e ne differisce espressamente gli effetti al giorno successivo alla pubblicazione, la dichiarazione non opera ex tunc neppure per i rapporti ancora pendenti; i giudici comuni non possono disapplicare la clausola temporale fissata dal giudice delle leggi.
- In materia tributaria, il diritto al rimborso fondato sulla declaratoria di incostituzionalità sorge solo nei limiti temporali stabiliti dalla Corte costituzionale; per i versamenti anteriori alla data di efficacia indicata dalla Consulta il rimborso non è dovuto.
- La modulazione temporale degli effetti delle decisioni di incostituzionalità è ammissibile quando sia necessaria a salvaguardare valori costituzionali di rango primario, come l'equilibrio di bilancio e la tenuta della finanza pubblica, purché la compressione della retroattività sia strettamente necessaria.
- Una misura fiscale che colpisca in modo selettivo categorie di operatori per tassarne extraprofitti non integra di per sé una violazione della concorrenza né un aiuto di Stato; per configurare un aiuto occorre un vantaggio selettivo derivante da una rinuncia a risorse statali normalmente esigibili.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la corretta applicazione del diritto dell'Unione sia evidente o quando la questione sia manifestamente infondata; in tal caso la Cassazione può decidere direttamente la questione di diritto senza rinvio.
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