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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30325/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha presentato istanza di rimborso dell'addizionale IRES c.d. "Robin Hood Tax" versata per gli anni 2008 e 2009, per un importo di Euro 1.080.267,00, assumendo che la norma istitutiva fosse stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 10 del 2015 e che tale declaratoria dovesse operare retroattivamente anche per i rapporti non esauriti. Poiché l'Amministrazione non rispondeva, si formava il silenzio-rifiuto, impugnato davanti ai giudici tributari. In primo grado e in appello il rimborso veniva negato. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione delle norme costituzionali e dell'art. 30 l. n. 87/1953, sostenendo che una norma dichiarata incostituzionale non può continuare a regolare rapporti anteriori; 2) violazione dei parametri costituzionali, della Carta dei diritti fondamentali UE e della CEDU, per l'asserita lesione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva derivante dalla mancata retroattività della declaratoria; 3) nullità della sentenza e violazione del diritto UE, assumendo che l'addizionale avesse alterato la concorrenza e potesse integrare un aiuto di Stato, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La ricorrente insisteva inoltre per una nuova rimessione alla Corte costituzionale.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, ribadendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015 ha differito espressamente gli effetti della declaratoria di illegittimità al giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con conseguente esclusione della retroattività per i periodi d'imposta anteriori. Ha quindi confermato che il rimborso dell'addizionale spetta solo per i versamenti effettuati dalla data indicata dalla Consulta in poi, non per gli anni 2008 e 2009. Ha respinto anche il terzo motivo, rilevando che la questione di diritto UE era infondata e non necessitava di rinvio pregiudiziale: la tassazione di extraprofitti di determinate categorie non integra di per sé una restrizione alla concorrenza né un aiuto di Stato, e nel caso concreto non risultava un vantaggio selettivo per altri operatori. La Corte ha inoltre condannato la società alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 77 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato come disciplina ordinaria dell'IRES rispetto alla quale si collocava la maggiorazione contestata

  • art. 81, commi 16, 17 e 18, d.l. n. 112/2008

    norma istitutiva dell'addizionale IRES c.d. Robin Hood Tax, dichiarata incostituzionale ma con effetti differiti

  • art. 30 l. n. 87/1953

    richiamato per la regola generale degli effetti delle sentenze di incostituzionalità

  • artt. 136 e 137 Cost.

    richiamati per il principio di cessazione di efficacia della norma incostituzionale e per l'irrevocabilità della pronuncia della Corte costituzionale

  • artt. 3, 24, 111, 113 e 117 Cost.

    invocati dalla ricorrente per censurare la mancata retroattività e la pretesa lesione della tutela giurisdizionale effettiva

  • artt. 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    invocati dalla ricorrente a tutela del diritto di proprietà e del diritto a un ricorso effettivo

  • artt. 6 e 13 CEDU

    richiamati dalla ricorrente a sostegno del diritto a un equo processo e a un ricorso effettivo

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela dei beni e dell'aspettativa restitutoria

  • artt. 3, 10, 81, 87, 88 e 28 Trattato CE

    invocati dalla ricorrente per dedurre contrasto con libera concorrenza e disciplina degli aiuti di Stato; la Corte ne esclude la violazione

  • artt. 107 e 108 TFUE

    richiamati come parametri in tema di aiuti di Stato, ma ritenuti non violati nel caso concreto

  • art. 34 TFUE

    richiamato dalla ricorrente quale parametro in tema di libera circolazione e concorrenza

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per affermare che la Cassazione può decidere nel merito quando la questione è di puro diritto e non richiede accertamenti di fatto

  • art. 267 TFUE

    richiamato in relazione all'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, escluso perché la soluzione era chiara

  • art. 111 Cost.

    richiamato a fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo

  • art. 137, terzo comma, Cost.

    richiamato per affermare che contro la pronuncia della Corte costituzionale non è ammessa impugnazione

Massime di principio

  • Quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità di una norma e ne differisce espressamente gli effetti al giorno successivo alla pubblicazione, la dichiarazione non opera ex tunc neppure per i rapporti ancora pendenti; i giudici comuni non possono disapplicare la clausola temporale fissata dal giudice delle leggi.
  • In materia tributaria, il diritto al rimborso fondato sulla declaratoria di incostituzionalità sorge solo nei limiti temporali stabiliti dalla Corte costituzionale; per i versamenti anteriori alla data di efficacia indicata dalla Consulta il rimborso non è dovuto.
  • La modulazione temporale degli effetti delle decisioni di incostituzionalità è ammissibile quando sia necessaria a salvaguardare valori costituzionali di rango primario, come l'equilibrio di bilancio e la tenuta della finanza pubblica, purché la compressione della retroattività sia strettamente necessaria.
  • Una misura fiscale che colpisca in modo selettivo categorie di operatori per tassarne extraprofitti non integra di per sé una violazione della concorrenza né un aiuto di Stato; per configurare un aiuto occorre un vantaggio selettivo derivante da una rinuncia a risorse statali normalmente esigibili.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la corretta applicazione del diritto dell'Unione sia evidente o quando la questione sia manifestamente infondata; in tal caso la Cassazione può decidere direttamente la questione di diritto senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiGiurisdizioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudiziale

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