Cassazione Penale, Sentenza n. 41539/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma di condanna per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), deducendo: 1) violazioni e/o errata applicazione dei Regolamenti UE n.1305/2013 e n.1307/2013 (e connessi regolamenti di esecuzione) relativamente alla misura e alla gestione dei contributi comunitari; 2) contraddittorietà della motivazione della Corte di appello in relazione alla mancata considerazione di una modifica della domanda di contributo (sostiene che la domanda originaria non fosse sottoscritta e che fosse stata poi presentata una modifica ai sensi dell'art.15 del Reg. UE 809/2014, con riduzione del numero di capi e del contributo da €11.628 a €9.524); 3) violazione dell'art.603 c.p.p. per la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello al fine di acquisire la modifica amministrativa; 4) illegittimità della confisca disposta dal giudice penale in ragione dell'art.33 d.lgs. 18/05/2001 n.228, che riserverebbe all'amministrazione il potere esclusivo di accertare l'indebita percezione e di recuperare i contributi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso come difforme dai motivi consentiti e manifestamente infondato. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto aspecifico e mera riproposizione di censure di merito (la valutazione dei fatti è riservata ai giudici di merito); la Corte ha confermato che risultava provata la falsità delle attestazioni (controlli, ubicazione dei capi, ritrovamento di bolle identificative non corrispondenti alla titolarità) e ha ritenuto valida la presentazione telematica tramite CAF anche in assenza di firma autografa; il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la presunta modifica della domanda non era provata e, comunque, irrilevante rispetto al delitto, che si concentra sulle attestazioni false rese con la domanda originaria; il terzo motivo è stato respinto con la precisazione che l'art.33 del d.lgs. n.228/2001 riguarda profili amministrativi e non esclude la possibilità per il giudice penale di disporre la confisca del profitto del reato ai sensi dell'art.322-ter c.p., salvo che il profitto sia venuto meno per restituzioni già effettuate. Non risultando la restituzione o il recupero amministrativo delle somme, la confisca (diretta o per equivalente) di €11.628 è stata considerata legittima. Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, alle spese del procedimento di cassazione ai sensi dell'art.616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di €3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Regolamento (UE) n.1305/2013
Invocato dal ricorrente per contestare la gestione dei contributi; la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione come di merito e non ha rilevato profili di illegittimità di diritto valutabili in sede di legittimità (motivo considerato aspecifico).
Regolamento (UE) n.1307/2013
Richiamato dal difensore in relazione ai pagamenti diretti; la Corte ha ritenuto le censure come valutazioni fattuali riservate al giudice di merito e non idonee a fondare il ricorso di cassazione.
Regolamento (UE) n.809/2014, art.15
Citato dal ricorrente con riferimento alla possibilità di modifica della domanda; la Corte ha osservato che la presunta modifica non è stata provata e che, comunque, il reato è riferito alle attestazioni non veritiere rese nella domanda originaria.
Regolamento di esecuzione (UE) n.908/2014
Evocato dal ricorrente per questioni di esecuzione amministrativa; la Corte ha ritenuto che le norme amministrative non escludono l'operatività delle disposizioni penali in materia di confisca del profitto del reato.
Richiamato per contestare la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ha ritenuto l'eccezione manifestamente infondata perché la richiesta era generica e priva della prova documentale della modifica della domanda.
d.lgs. 18 maggio 2001, n.228, art.33
Secondo il ricorrente impedirebbe al giudice penale di ordinare la restituzione/confisca dei contributi; la Corte ha chiarito che l'art.33 disciplina poteri amministrativi di accertamento e recupero, ma non esclude la confisca penale del profitto del reato quando venga pronunciata una condanna.
Applicata dalla Corte di merito e ritenuta legittima in sede di legittimità per disporre la confisca obbligatoria del profitto del reato (per i delitti indicati, tra cui rientra l'indebita percezione di erogazioni pubbliche), salvo che il profitto sia già venuto meno per restituzioni o appartenga a persona estranea.
Norma incriminatrice contestata al ricorrente (indebita percezione di erogazioni pubbliche mediante attestazioni false); la Corte ha confermato la legittimità della condanna fondata sulla valutazione delle prove di merito.
Richiamato in relazione alle spese del procedimento di cassazione: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in cassazione ai sensi di tale disposizione.
Richiamato nel testo normativo con riferimento alla disciplina della applicazione della pena su richiesta delle parti; citazione funzionale ai criteri di operatività dell'art.322-ter.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina la valutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito: i motivi che si limitano a ricostruzioni alternative dei fatti senza sollevare questioni di diritto specifiche sono inammissibili o manifestamente infondati.
- La validità formale di una domanda telematica tramite intermediario (es. CAF) può essere riconosciuta anche in assenza di firma autografa quando è stata effettuata l'identificazione telematica del richiedente.
- La rettifica o modifica amministrativa di una domanda, se non provata documentalemente e specificamente allegata, non annulla la rilevanza penale di attestazioni false rese nella domanda originaria: il reato si valuta sulla base delle dichiarazioni iniziali rese per ottenere il contributo.
- L'esistenza di poteri amministrativi di accertamento e recupero (es. art.33 d.lgs. n.228/2001) non esclude di per sé l'operatività della confisca penale del profitto del reato: il giudice penale può disporre la confisca salvo che il profitto sia già venuto meno per restituzioni o recuperi effettivi.
- Per contestare efficacemente una confisca per profitto del reato occorre dimostrare in modo chiaro che il vantaggio economico è stato restituito o altrimenti eliminato; in tal caso il giudice deve modulare la misura ablatoria sul profitto 'attuale'.
- Le istanze processuali dirette all'acquisizione di documentazione o alla rinnovazione dell'istruttoria in appello devono essere circostanziate e corredate da prove/atti specifici; richieste generiche sono spesso rigettate.
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