Sentenza n. 8922/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa istanza cautelare: - della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali, Direzione Accoglienza e Inclusione, del 26.09.2025, rep. n. QE/4144/2025, prot. n. QE/78000/2025, con avviso pubblicato in pari data, avente ad oggetto “Aggiudicazione e rilascio del nulla osta alla stipulazione dell’accordo quadro relativo al Lotto 4 “N. 3 UNITÀ DI STRADA DIURNE NEL TERRITORIO DEI MUNICIPI 1, E 2 E CENTRO STORICO” della procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con operatore unico per l’affidamento e la gestione del servizio di Pronto Intervento Sociale) CUI S02438750586202300212 ID TuttoGare #3712/2024 CIG B48B9EC06A, in favore di Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro”; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, e in particolare di tutti gli atti e i verbali di gara nella parte in cui, con riferimento al Lotto 4 della procedura suddetta, hanno ammesso e non escluso il concorrente aggiudicatario, procedendo alla valutazione della relativa offerta e all’attribuzione dei relativi punteggi; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e del diritto della ricorrente a subentrare nell’aggiudicazione e nel contratto, e per l’accesso ai sensi degli artt. 116, co. 2, e 65 c.p.a. alla versione integrale della documentazione di gara prodotta dal concorrente Cooperativa sociale Ambiente e Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 4 di una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro relativo alla gestione del servizio di Pronto Intervento Sociale, in favore di altra cooperativa sociale
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La cooperativa sociale ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 4, nonché gli atti e i verbali di gara nella parte in cui la controinteressata era stata ammessa, non esclusa, valutata e destinataria dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica. Ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro nell'aggiudicazione e nel contratto e l'accesso alla documentazione integrale prodotta dalla concorrente aggiudicataria. Dai successivi motivi aggiunti risultavano ulteriormente contestati gli atti della procedura. Nel corso del giudizio Roma Capitale ha riconosciuto che l'aggiudicazione originaria era viziata dalla manifesta violazione della lex specialis: alla controinteressata erano stati attribuiti otto punti per il criterio tecnico n. 4 nonostante l'assenza della documentazione richiesta dal disciplinare di gara.
La decisione
Nel corso del giudizio Roma Capitale ha annullato d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, l'aggiudicazione impugnata, riconoscendo il vizio derivante dalla violazione del disciplinare di gara, e ha successivamente aggiudicato il Lotto 4 alla cooperativa ricorrente. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'autotutela e la nuova aggiudicazione avevano soddisfatto la pretesa principale azionata. Ha dichiarato il non luogo a provvedere sulle domande accessorie relative all'inefficacia del contratto e al subentro. Quanto all'accesso ex artt. 116, comma 2, e 65 c.p.a., ha preso atto che la relativa istanza era già stata negativamente definita con precedente ordinanza. Le spese sono state poste a carico di Roma Capitale, ritenuta soccombente sostanziale nei confronti della ricorrente, nella misura di euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato; sono state invece compensate nei rapporti con la controinteressata, ritenuta sostanzialmente estranea al vizio procedimentale.
Norme richiamate
Roma Capitale ha esercitato l'autotutela annullando l'aggiudicazione originaria, riconosciuta viziata dalla violazione manifesta del disciplinare di gara.
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata poiché l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione e la successiva aggiudicazione alla ricorrente hanno integralmente soddisfatto la pretesa principale.
L'istanza di accesso proposta nel giudizio è stata già negativamente definita dal Collegio con precedente ordinanza.
È stato richiamato quale fondamento processuale dell'istanza di accesso alla documentazione di gara, già definita negativamente con precedente ordinanza.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio avverso un'aggiudicazione, la stazione appaltante annulla d'ufficio l'atto impugnato riconoscendone l'illegittimità e aggiudica successivamente la gara al ricorrente, viene meno l'interesse alla decisione di merito sulla domanda di annullamento e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La manifesta attribuzione di punteggi in violazione della lex specialis, in particolare quando il disciplinare subordina il riconoscimento del punteggio alla produzione di una documentazione mancante, costituisce vizio dell'aggiudicazione idoneo a fondare l'annullamento in autotutela.
- Quando la pretesa principale di annullamento è stata soddisfatta mediante autotutela e nuova aggiudicazione, le domande accessorie di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro possono essere dichiarate prive di oggetto, ove non occorra più adottare una pronuncia su tali effetti.
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