Cassazione Penale, Sentenza n. 44403/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 04/11/2021, la quale, in parziale riforma del primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Fausto Antonucci per il reato di cui all'art. 610 cod. pen. per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili. Il ricorso è stato depositato in parte dallo stesso Antonucci in proprio e in parte dall'avv. Antonello Remigio con una manifestazione di adesione ambigua e limitata; le doglianze risultavano esposte in modo confuso, generico e prolisso
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni preliminari: 1) il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato contrariamente alla legge n. 103/2017 che ha riformulato l'art. 613 c.p.p. eliminando la possibilità di ricorso personale in Cassazione; 2) l'attribuzione del ricorso all'avv. Remigio è risultata incerta per la formula adottata, che non consente di individuare con sicurezza le doglianze a lui ascritte; 3) la confusa e disordinata esposizione delle doglianze non rispetta i requisiti di specificazione delle censure di cui all'art. 606 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che identifica il delitto oggetto della sentenza di merito; la Corte di merito ha dichiarato l'estinzione del procedimento per prescrizione rispetto a questo reato.
legge 11 agosto 2017, n. 103 (riforma art. 613 c.p.p.)
art. 613, comma 1 cod. proc. pen. riformulato
Ha soppresso la possibilità di proporre ricorso per cassazione personalmente; pertanto i ricorsi presentati dall'imputato in proprio sono inammissibili anche se l'imputato è abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Definisce i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte richiede che le doglianze siano esposte in modo ordinato, circostanziato e riconducibile ai vizi di legittimità previsti da tale articolo.
Consente alla Corte di condannare il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176, art. 23, comma 8
Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; rilevante per la gestione degli atti e delle conclusioni nel procedimento in Cassazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - Aiello; Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019)
Richiamata per affermare il principio che l'autodifesa in Cassazione non è consentita e per ribadire l'inammissibilità dei ricorsi caratterizzati da esposizioni disordinate, generiche e non riconducibili ai criteri di cui all'art. 606 c.p.p.
Massime di principio
- In Cassazione il ricorso non può essere proposto personalmente dall'imputato: è obbligatoria la rappresentanza da parte di un difensore abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori (cassazionista).
- Il difensore che sottoscrive o si assume la paternità di parti di un ricorso deve farlo con formulazioni chiare e complete, indicando espressamente le doglianze di cui si fa carico; formule vaghe o parziali possono rendere inammissibile l'atto.
- Le doglianze devono essere esposte in modo ordinato, circostanziato e riconducibile ai motivi di cui all'art. 606 c.p.p.; un'esposizione prolissa, generica o caotica è causa di inammissibilità.
- La violazione delle regole formali e di chiarezza nell'atto processuale può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Quando si impugnano decisioni basate su prescrizione o altri istituti sostanziali, è importante impiantare le censure su profili giuridici rilevabili e specifici; censure vaghe sulla motivazione difficilmente superano il vaglio di ammissibilità.
- Prima del deposito in Cassazione verificare la conformità alle modifiche normative e alla giurisprudenza consolidata (es. divieto di autodifesa) e accertare che il difensore sia abilitato al patrocinio presso la Corte di Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44265/2022 del 22/11/2022
- Sentenza penale · 22 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44266/2022 del 22/11/2022
- Sentenza penale · 22 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44267/2022 del 22/11/2022
- Sentenza penale · 22 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44270/2022 del 22/11/2022
- Sentenza penale · 22 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44273/2022 del 22/11/2022
- Sentenza penale · 22 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44365/2022 del 22/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →